F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 15,16 15 – APPELLO DELL’U.S. PAOLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLANA/ MARCIANISE CALCIO DEL 25.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 125 del 30.6.2000) 16 – APPELLO DEL G.S. MARCIANISE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLANA/MARCIANISE CALCIO DEL 25.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 125 del 30.6.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 15,16
15 - APPELLO DELL’U.S. PAOLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLANA/ MARCIANISE CALCIO DEL 25.6.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 125 del 30.6.2000)
16 - APPELLO DEL G.S. MARCIANISE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLANA/MARCIANISE CALCIO DEL 25.6.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 125 del 30.6.2000)
In data 1.7.2000 l’U.S. Paolana ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 125 del 30 giugno 2000, che ha rigettato il reclamo proposto dalla suddetta Società avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega medesima, in relazione all’incontro Paolana/Marcianise del 25.6.2000, valevole per il 2° turno degli spareggi fra le seconde classificate nei Campionati regionali di Eccellenza. In particolare l’appellante ha chiesto la revoca della squalifica per due giornate di gara del campo della Paolana, adottata con provvedimento del competente Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 27 giugno 2000, e confermata con la predetta decisione della Commissione Disciplinare. Avverso la medesima decisione della Commissione Disciplinare, di cui al citato Comunicato Ufficiale n. 125 del 30 giugno 2000, ha proposto appello il G.S. Marcianise Calcio chiedendo, la riforma della decisione impugnata e la condanna dell’U.S. Paolana alla sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-2 sempre in riferimento alla gara Paolana/Marcianise del 25.6.2000. I due procedimenti sono manifestamente connessi in quanto relativi alla stessa gara ed alla stessa delibera e possono, pertanto, essere trattati congiuntamente previa riunione degli stessi. I due appelli devono essere rigettati innanzitutto perché, segnatamente il primo ed anche se in misura minore il secondo, partono da una inesatta ricostruzione dei fatti di causa soprattutto sotto il profilo temporale. La decisione impugnata ha messo in risalto, così come correttamente aveva rilevato il Giudice Sportivo, che la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto, come risulta dai documenti ufficiali, il Direttore di gara ha fatto proseguire l’incontro, al termine dei tempi regolamentari, non con l’effettuazione dei tempi supplementari, così come previsto dal C.U. n. 93 del 16.5.2000, ma direttamente con l’esecuzione dei calci di rigore. Del pari è risultato pacifico - e di ciò danno atto le due decisioni di merito - che il comportamento dei tifosi della Paolana, prima dell’intervenuto errore tecnico del Direttore di gara, non aveva in alcun modo inciso sul regolare svolgimento della partita mentre l’invasione di campo da parte dei sostenitori della Paolana era iniziata prima che venisse terminata l’esecuzione dei calci di rigore. Conseguentemente il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata disposta la ripetizione dell’incontro è assolutamente legittimo: e quindi ne consegue l’infondatezza dell’assunto del G.S. Marcianise che chiede l’aggiudicazione della vittoria a tavolino ai sensi dell’art. 7 C.G.S.. Del pari va rigettato l’appello proposto dall’U.S. Paolana e tendente ad ottenere la revoca della squalifica del campo: e ciò per le considerazioni precise ed ineccepibili contenute nelle due precedenti decisioni. Ed invero è risultato che i sostenitori della Paolana (si vedano i documenti ufficiali) hanno dato luogo nel corso della invasione del campo a ripetuti comportamenti aggressivi nei confronti dei calciatori del Marcianise tanto che due calciatori hanno avuto necessità di ricorrere alle cure mediche (uno di essi è stato ricoverato in prognosi riservata per un trauma cranico). Del pari è risultato che l’ U.S. Paolana era stata in precedenza già diffidata per fatti violenti dei propri sostenitori. In relazione a tutto quanto precede la C.A.F. rigetta gli appelli ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall’U.S. Paolana di Paola (Cosenza) e dal G.S. Marcianise Calcio di Marcianise (Caserta), li respinge e dispone l’incameramento delle relative tasse.
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