F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 13 13 – APPELLO DELLA S.S. SELCI NARDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS CASTELRIGONE/ SELCI NARDI DELL’11.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 13 13 - APPELLO DELLA S.S. SELCI NARDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS CASTELRIGONE/ SELCI NARDI DELL’11.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001) La S.S. Selci Nardi proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria in ordine alla regolarità della gara Vis Castelrigone/Selci Nardi, disputata per il Campionato di 1ª Categoria il 29.3.2001 e terminata con il risultato di 2-0. Rilevava la reclamante che alla predetta gara la Pol. Vis Castelrigone aveva fatto partecipare il calciatore Castelli Daniel Gabriel, proveniente da Federazione Argentina, non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 40 comma 11 delle N.O.I.F.. La Commissione Disciplinare, rilevato che il predetto calciatore risultava regolarmente tesserato per la Pol. Vis Castelrigone, respingeva il reclamo con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 29 marzo 2001. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la S.S. Selci Nardi. L’appello è infondato. Come rettamente messo in evidenza della Commissione Disciplinare il calciatore Castelli Daniel Gabriel, nato il 19.7.1974, di cittadinanza italiana, proveniente dalla Federazione Argentina, venne tesserato, con regolare procedura seguita dall’Ufficio Tesseramento Federale e previa assunzione del prescritto “Certificato Internazionale di Passaggio”, per la società campana S.C. Spigolatrice con decorrenza 24.9.1999 e venne successivamente posto nelle liste suppletive di svincolo il 17.12.1999. Pertanto, il calciatore, in virtù dello svincolo, poteva legittimamente tesserarsi con richiesta di aggiornamento tessera per qualsiasi altra società, ciò che fece successivamente tesserandosi con decorrenza 15.2.2001 in favore della Pol. Vis Castelrigone. L’appello della S.S. Selci Nardi, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Selci Nardi di Selci San Giustino (Perugia) e dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it