F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 15 15 – APPELLO DELLA S.S. REAL SAN SALVO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 10 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO PER PARTECIPAZIONE A GARE DEL CALCIATORE VILLANI LEONARDO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 15 15 - APPELLO DELLA S.S. REAL SAN SALVO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 10 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO PER PARTECIPAZIONE A GARE DEL CALCIATORE VILLANI LEONARDO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001) Con provvedimento del 9 febbraio 2001, il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti, viste le lettere pervenutegli al riguardo dalla F.C. Marina, ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato della Lega Nazionale Dilettanti il calciatore Villani Leonardo e la A.S. Real San Salvo per rispondere: il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver disputato n. 22 gare con la A.S. Real San Salvo senza averne titolo; la A.S. Real San Salvo della violazione dell’art. 7 C.G.S.. La Commissione Disciplinare adita, rilevato che la richiesta di tesseramento del predetto calciatore ha spiegato i propri effetti dal 13.1.2001 e che, pertanto, doveva ritenersi irregolare la partecipazione del Villani alle gare contestate, con l’esclusione della sola gara San Vito 83/Real San Salvo del 14.1.2001, considerata la buona fede del tesserato e della società ai fini della quantificazione della sanzione, irrogava, la penalizzazione di punti 10 in classifica da scontarsi nel campionato in corso alla A.S. Real San Salvo e la squalifica per un mese per il Villani (Com. Uff. n. 45 del 29 marzo 2001). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la A.S. Real San Salvo, chiedendo: 1 - in via pregiudiziale, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria alla stessa società; 2 - la diminuzione del numero di punti di penalizzazione; 3 - il differimento della penalizzazione al prossimo campionato. L’appello proposto non merita di essere accolto. In relazione al primo ed al secondo argomento deve rilevarsi che la Commissione Disciplinare ha già tenuto conto della buona fede degli incolpati e che una penalizzazione di n. 10 punti, a fronte della presenza in posizione irregolare del calciatore in n. 21 gare, appare congrua anche considerate tali circostanze. Quanto al terzo argomento, si osserva che le sanzioni sportive debbono trovare immediata esecuzione e che le ipotesi di posposizione dei loro effetti riguardano solo quei casi nei quali non ne è possibile l’esecuzione nel campionato in corso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Real San Salvo di San Salvo (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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