F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 16 16 – APPELLO DELL’A.C. AURORA PORDENONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AURORA PORDENONE/VAJONT DEL 4.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 33 del 4.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 16
16 - APPELLO DELL’A.C. AURORA PORDENONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AURORA PORDENONE/VAJONT DEL 4.3.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 33 del 4.4.2001)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara A.C. Aurora/A.C. Vajont disputatasi il 4.3.2001 nell’ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone A, adottava, tra l’altro, i provvedimenti: della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del C.G.S., alla A.C. Aurora ed alla A.C. Vajont (Com. Uff. n. 29 del 14 marzo 2001). Nel corso della gara, infatti (al 28° del secondo tempo) l’Arbitro, a seguito degli incidenti verificatisi in campo e negli spogliatoi, ha sospeso la stessa, ritenendo che si fosse venuta a creare una situazione pregiudizievole per l’incolumità dei calciatori. Avverso tale decisione proponevano reclamo sia la A.C. Aurora, che la A.C. Vajont, chiedendo la revoca della rispettiva punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 33 del 4 aprile 2001, respingeva entrambi i ricorsi. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la A.C. Aurora chiedendo la conferma del risultato acquisito sul campo o la vittoria “a tavolino” per 2-0. Il ricorso non può trovare accoglimento. La Regola 5 del Regolamento di giuoco prevede, infatti, alla lettera d) che l’arbitro abbia “...il potere discrezionale di interrompere il giuoco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere definitivamente la gara ogni qualvolta lo reputi necessario...”. Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. La società, d’altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla A.C. Aurora Pordenone di Pordenone e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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