F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 18,19 18 – APPELLO DELL’U.S. AURORA PITIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 ARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SULLA GUERINO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001) 19 – APPELLO DELL’U.S. AURORA PITIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AURORA PITIGLIANO/ROSIGNANO DEL 4.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 37 del 29.3.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 18,19
18 - APPELLO DELL’U.S. AURORA PITIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 ARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SULLA GUERINO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)
19 - APPELLO DELL’U.S. AURORA PITIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AURORA PITIGLIANO/ROSIGNANO DEL 4.3.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 37 del 29.3.2001)
Con delibere pubblicate rispettivamente nei C.U. n. 35 del 15 marzo 2001 e n. 37 del 29 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, in accoglimento dei reclami proposti dalle società interessate, applicava ai danni della soc. Aurora Pitigliano la punizione sportiva della perdita delle gare valide per il Campionato di Promozione Aurora Pitigliano/Mobilieri Ponsacco (del 21.1.2001), Aurora Pitigliano/Isola d’Elba (del 4.2.2001), Aurora Pitigliano/Rosignano Labrone (del 4.3.2001) accertando che la medesima vi aveva impiegato il calciatore Guerrino Sulla, proveniente da Federazione estera e il cui tesseramento non era stato perfezionato. Avverso tali decisioni si appellava a questa Commissione (che oggi disponeva la riunione dei separati ricorsi, per evidenti motivi di connessione) l’U.S. Aurora Pitigliano, la quale sosteneva che il Sulla aveva pieno titolo per il tesseramento in Italia, cosicché la sospensione della relativa procedura da parte dell’Ufficio federale competente era illegittima. Era dunque chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate, con ripristino dei risultati acquisiti sul campo. Gli appelli sono infondati. La Commissione Disciplinare ha correttamente osservato che, provenendo il Sulla da Federazione estera, era necessario il transfert della medesima, all’epoca comunque non pervenuto; oltre a ciò, va detto che, in ogni caso, il calciatore non avrebbe potuto essere impiegato prima del perfezionamento del suo tesseramento italiano, non avvenuto – come la stessa società appellante ammette - prima della disputa delle gare in esame. Rigettati gli appelli, deve esserne incamerata la tassa. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall’U.S. Aurora Pitigliano di Pitigliano (Grosseto), li respinge ed ordina l’incameramento delle relative tasse.
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