F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 20 20 – APPELLO DELL’A.C. CERNUSCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASSANO/ CERNUSCO DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 20
20 - APPELLO DELL’A.C. CERNUSCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASSANO/ CERNUSCO DEL 25.2.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 del 5.4.2001)
All’esito della gara Cassano/Cernusco del 25 febbraio 2001, disputata nell’ambito del Campionato di Promozione, Girone E e terminata con il punteggio di 0-0, la A.C. Cernusco proponeva rituale reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Brogna Luca, in posizione irregolare, e chiedendo che, ai sensi dell’art. 7 comma 5 C.G.S., fosse inflitta alla F.C. Cassano 1966 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0. La Competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 5 aprile 2001, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello la A.C. Cernusco asserendo che il calciatore Brogna Luca, precedentemente tesserato per altra squadra, non figurava negli elenchi dei calciatori svincolati e, pertanto, non poteva essere tesserato per la A.C. Cernusco. La A.C. Cernusco ha, per questi motivi, reiterato la propria richiesta di applicazione delle sanzioni sportive previste per la partecipazione alla gara del calciatore in posizione irregolare. Il proposto appello non merita di essere accolto. Il calciatore Brogna Luca, a seguito degli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento, infatti, risulta tesserato per la F.C. Cassano 1966 dalla data del 20 dicembre 2000 e, pertanto, poteva essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale successive. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.C. Cernusco di Cernusco sul Naviglio (Milano) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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