F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 21 21 – APPELLO DEL G.S. S. GIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMIA/S. GIORGIO DELL’11.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 21
21 - APPELLO DEL G.S. S. GIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMIA/S. GIORGIO DELL’11.3.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 46 del 5 aprile 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla Società A.M.I.A., avverso la regolarità della gara A.M.I.A./San Giorgio Vicari dell’11.3.2001, valida per il Campionato di 1ª Categoria, infliggeva alla Società S. Giorgio di Vicari la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l’ammenda di lire 250.000, nonché il prolungamento della squalifica fino al 15.5.2001 al calciatore Todaro Giuseppe, per irregolare partecipazione dello stesso alla gara in oggetto, essendo squalificato per mesi due come da delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 42 dell’8 marzo 2001. Avverso questa decisione, propone appello il G.S. S. Giorgio, deducendo che la squalifica per due mesi inflitta al calciatore Todaro era stata pubblicata in maniera errata sul Comunicato Ufficiale e chiedeva l’annullamento della decisione stessa e, conseguentemente il ripristino del risultato acquisito sul campo. Chiedeva inoltre l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore Todaro. Il reclamo è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art. 25, 2° comma C.G.S., le decisioni degli Organi della giustizia sportiva a seguito di deferimenti disposti dagli Organi federali, devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti segreterie di Lega. Nel caso in specie, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Sicilia, come si evince dalla decisione pubblicata sul C.U. n. 42 dell’8 marzo 2001, ha inflitto al calciatore Todaro Giuseppe, tesserato fino al novembre 2000 per la Società Camporeale, la squalifica per mesi due, a seguito di deferimento della Procura Federale. In virtù del disposto della richiamata norma di cui all’art. 25, la squalifica doveva pertanto essere comunicata al calciatore, presso la Società di appartenenza e non poteva decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. La partecipazione del calciatore Todaro alla gara disputatasi il successivo 11.3.2001, doveva pertanto ritenersi regolare, non avendo questi ricevuto alcuna comunicazione della sanzione inflittagli dalla Commissione Disciplinare. Deve, pertanto, essere annullata l’impugnata decisione con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo. La richiesta di annullamento della squalifica inflitta al calciatore Todaro deve invece ritenersi inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, nell’ambito regionale della disciplina sportiva della L.N.D., non sono impugnabili le squalifiche per i tesserati o inibizioni per i dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi e le sanzioni pecuniarie. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal G.S. S. Giorgio di Vicari (Palermo), così decide: annulla l’impugnata delibera della parte che infliggeva al G.S. S. Giorgio la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in campo; lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., per la parte inerente la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Todaro Giuseppe; - ordina la restituzione della tassa versata.
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