F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 24 24 – APPELLO DELL’U.S. A.D. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.D. SANTANGIOLESE/NUOVA SPARANISE DELL’11.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 70 del 5.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 24 24 - APPELLO DELL’U.S. A.D. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.D. SANTANGIOLESE/NUOVA SPARANISE DELL’11.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 5.4.2001) L’Unione Sportiva A.D. Santangiolese ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 70 del 5 aprile 2001 relativa alla gara Santangiolese/Sparanise dell’11.3.2001. Il reclamo stesso risulta inammissibile in quanto inoltrato a questa Commissione il 13.4.2001 vale a dire oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale, come disposto dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Inoltre non risulta osservato l’obbligo di contestuale invio di copia dei motivi alla controparte (art. 23 n. 5 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dall’U.S. A.D. Santangiolese di Sant’Angelo d’Alife (Caserta) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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