F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 25 25 – APPELLO DEL G.S. PISTOIA NORD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2003 INFLITTA AL CALCIATORE BONELLI LORENZO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 12.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 25
25 - APPELLO DEL G.S. PISTOIA NORD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2003 INFLITTA AL CALCIATORE BONELLI LORENZO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 12.4.2001)
Il Gruppo Sportivo Pistoia Nord ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado (Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Comitato Regionale Toscana) pubblicata sul C.U. n. 33 del 12 aprile 2001, relativa alla squalifica del calciatore Bonelli Lorenzo fino al 31.8.2003. Non contesta la reclamante il fatto addebitato al suo tesserato, ma ritiene incongrua, in accesso, la sanzione comminata. Ritiene, al contrario, questa Commissione, che dagli atti ufficiali (referto arbitrale e supplemento di rapporto con il quale il Direttore di gara ha confermato l’originario assunto) risulti un comportamento del calciatore particolarmente violento e reiterato, tale da meritare senz’altro la squalifica comminata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Pistoia Nord di Pistoia ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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