F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 26 26 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL LEONZIO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/ADRANO DEL 28.1.2001 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 23/C – Riunione del 15.3.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 26
26 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL LEONZIO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/ADRANO DEL 28.1.2001
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 23/C - Riunione del 15.3.2001)
La soc. Leonzio Calcio ha presentato ricorso per revocazione a questa Commissione d’Appello Federale avverso la delibera del 15.3.2001, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23/C - Riunione del 15.3.2001, con la quale veniva accolto il reclamo presentato dalla A.C. Adrano per l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 38 del 15.2.2001) ed inflitta alla ricorrente la punizione sportiva della perdita per 0-2 della suindicata gara. L’impugnazione in esame è inammissibile. Non sono state, infatti, osservate le prescrizioni indicate nell’art. 23 n. 5 C.G.S., per il quale “...copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all’eventuale controparte...”. Nel caso in esame non risulta inviata copia del reclamo alle controparti, e, cioè, alla A.C. Adrano, come è prescritto dall’art. 23 n. 5 C.G.S.. Trova, pertanto applicazione, nel caso in esame, quanto disposto dall’art. 23 n. 10 C.G.S., per il quale l’inosservanza delle predette formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 23 nn. 5 e 10 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte l’appello come innanzi proposto dalla Leonzio Calcio e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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