F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 12 12 – APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA TRE STELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMBROSIANA TRE STELLE/AVOLA DEL 4.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 47 del 12.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 12 12 - APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA TRE STELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMBROSIANA TRE STELLE/AVOLA DEL 4.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 12.4.2001) La U.S. Avola proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in relazione alla gara Ambrosiana Tre Stelle/Avola, disputata per il Campionato di Promozione, Girone “C”, il 4.2.2001, e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 8-0. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara i calciatori Caruso Salvatore, Nicolosi Angelo, Torre Carmelo, Capobianco Andrea, Fichera Giuseppe, Pace Giovani e Comis Cristiano in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46 dell’11 aprile 2001, rilevava che i calciatori Caruso, Torre, Capobianco e Nicolosi erano regolarmente tesserati per la Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle, che i calciatori Pace e Cosmis, pur inseriti nella distinta, non avevano preso parte alla gara, ma che il calciatore Fichera non risultava tesserato per detta società e, pertanto, non era legittimato a prendere parte alla gara in questione. In accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Avola, pertanto, la Commissione Disciplinare irrogava alla Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle, la punizione sportiva della gara di cui trattasi con il risultato di 2-0 e l’ammenda di L. 400.000. Al dirigente accompagnatore della medesima società veniva inflitta la inibizione fino al 30.4.2001. La Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle appella tale decisione sostenendone la erroneità e chiedendone la riforma. L’appello è infondato. Dalle stesse deduzioni formulate dall’appellante emerge che il calciatore Fichera, alla data della gara in contestazione non era ancora tesserato per la Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle. La richiesta di tesseramento del calciatore, infatti, come si rileva dall’atto di appello, non era stata presa in considerazione dal Comitato Regionale Sicilia, secondo quanto disposto dallo stesso Comitato con le disposizioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 31 gennaio 2001. In base a tali disposizioni il Comitato avrebbe archiviato tutte le richieste di tesseramento prive del certificato di idoneità all’attività agonistica previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 18.2.1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell’art. 2 della legge 26.10.1991, n. 1099. L’art. 6, comma 2, della legge regionale del 30.12.2000, infatti, dichiara responsabili le Società Sportive e le Federazioni Sportive della mancata osservanza delle disposizioni contenute nel richiamato decreto ministeriale. La Polisportiva appellante, a conoscenza di tali disposizioni a norma dell’art. 13, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., avrebbe dovuto spedire il certificato di idoneità agonistica con la richiesta di tesseramento effettuata il 12.1.2001. Invece, ha spedito il predetto certificato solo dopo richiesta del Comitato effettuata in data 15.2.2001, successivamente, quindi, allo svolgimento della gara in contestazione. Il predetto calciatore, pertanto, ha partecipato a tale gara senza essere ancora tesserato per la reclamante. Si rivela inconsistente l’obiezione della Polisportiva appellante, secondo cui le surriportate disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 36 del Comitato Regionale Siculo non sarebbero state da osservare in quanto non troverebbero riscontro nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La legge della Regione Sicilia, infatti, prevede la responsabilità anche delle Federazioni Sportive - cioè, delle strutture delle Federazioni operanti in Sicilia - del mancato adempimento da parte delle società dell’obbligo di accertare la idoneità specifica dei calciatori, di cui all’art. 43 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (obbligo che va adempiuto all’atto del primo tesseramento e rinnovato annualmente). La C.A.F., pertanto, ritiene che il Comitato Regionale Sicilia, anche in assenza di una specifica disposizione delle Norme Organizzative Interne di contenuto identico a quello dell’ultima parte del comma 5 del citato art. 43, deve ritenersi legittimato a chiedere alla società, sulle quali già grava l’obbligo di munirsi del certificato di idoneità, di presentare con la domanda di tesseramento anche tale certificato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Ambrosiana Tre Stelle di Aci Sant’Antonio (Catania) ed ordina l’incameramento della tassaversata.
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