F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 14 14 – APPELLO DEL G.S. ANCHIONE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL’AMMENDA DI L. 350.000, INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA ANCHIONE CALCIO/ATLETICO GALLENO DEL 4.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 39 del 12.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 14
14 - APPELLO DEL G.S. ANCHIONE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL’AMMENDA DI L. 350.000, INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA ANCHIONE CALCIO/ATLETICO GALLENO DEL 4.2.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 39 del 12.4.2001)
Il rapporto arbitrale concernente la gara Anchione Calcio/Atletico Galleno del 4.2.2001 (Campionato di 2ª Categoria, Girone B) riferisce (con apposito allegato) che, al 22° del secondo tempo della competizione, mentre l’arbitro stava annotando l’ammonizione a carico di un calciatore del G.S. Anchione Calcio responsabile di un fallo di gioco, il calciatore Federico Cecchetti, che si era avvicinato alla recinzione del campo, veniva colpito al viso da uno spettatore, sostenitore dell’Anchione, attraverso (presumibilmente) la rete di recinzione. Il Cecchetti cadeva all’indietro sul campo di gioco. L’arbitro, constatato un temporaneo “stato di incoscienza” dello stesso calciatore vittima dell’episodio violento, sollecitava l’intervento dei medici della società. Dopo qualche minuto il calciatore si riprendeva, ma era costretto ad abbandonare il terreno di gioco e veniva trasportato all’ospedale. Al termine della gara, mentre l’arbitro si trovava nel suo spogliatoio, alcuni sostenitori del G.S. Anchione proferivano frasi minacciose e colpivano con calci e pugni la porta del locale. Il Giudice Sportivo ha inflitto al G.S. Anchione Calcio, ai sensi dell’art. 7 n. 1 secondo e terzo alinea C.G.S., la sanzione minima di un punto di penalizzazione; la gara era infatti terminata, sul campo, con punteggio di 0 a 0; ha disposto, inoltre, la sanzione dell’ammenda pari a lire 350.000 a carico dello stesso G.S. Anchione Calcio (Com. Uff. n. 33 dell’1 marzo 2001). La Commissione Discilinare, pronunciandosi su reclamo del G.S. Anchione, ha confermato la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e ha ridotto l’ammontare dell’ammenda a lire 250.000. Con appello presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale il G.S. Anchione Calcio afferma come non appaiano provati in modo persuasivo, con gli atti ufficiali di gara, né la responsabilità dei sostenitori della stessa società relativamente al colpo subito dal calciatore Federico Cecchetti, né l’entità delle lesioni fisiche riportate dallo stesso calciatore. Il reclamo afferma, inoltre, che non sussiste l’alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria, dal momento, si afferma, che il calciatore colpito è stato sostituito e che la competizione sportiva è proseguita. Si contesta, infine, la possibilità di individuare i responsabili dell’aggressione rivolta verso lo spogliatoio dell’arbitro. Questa Commissione, preso atto degli atti ufficiali di gara (che includono anche una dichiarazione dell’arbitro di conferma della ricostruzione degli episodi recati dal rapporto e una certificazione dei danni fisici riportati dal calciatore colpito, da parte delle autorità di pubblica sicurezza presso l’ospedale) non può che attenersi - secondo la linea dettata da una giurisprudenza costante - alle risultanze degli atti ufficiali, che contengono una descrizione non contraddittoria degli eventi. Deve, inoltre, ricordarsi, che la necessità di sostituzione di un calciatore dovuta a fatti violenti integra certamente una delle possibili ipotesi di “alterazione al potenziale atletico” di una squadra, configurata dall’art. 7 n. 1 secondo alinea C.G.S.. Quanto, infine, alla congruità della sanzione dell’ammenda legata ai fatti verificatisi presso i locali dello spogliatoio dell’arbitro, una equa ponderazione è stata compiuta con la delibera della Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Anchione Calcio di Pontebuggianese (Pistoia) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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