F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 16 16 – APPELLO DELLA S.C. AUDAX SALERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RINASCITA CAMPAGNA VERDE/AUDAX SALERNO DEL 17.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 16 16 - APPELLO DELLA S.C. AUDAX SALERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RINASCITA CAMPAGNA VERDE/AUDAX SALERNO DEL 17.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 72 del 19 aprile 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo proposto dalla soc. Audax Salerno avverso la regolarità della gara Rinascita Campagna Verde/Audax Salerno, svoltasi il 17.2.2001 per il Campionato di Promozione, ritenendo che, al contrario di quanto eccepiva la reclamante, il calciatore Alfredo Taglia avesse titolo a parteciparvi. Costitui era stato squalificato per tre gare in relazione al Campionato Juniores e il suo impiego nella gara in questione, anticipata al sabato, non violava il disposto dell’art. 36 comma 1 C.G.S., il quale consente al calciatore squalificato di prendere parte a gare delle altre squadre della medesima società che si svolgono in giorni diversi, intendendosi per tali due giorni solari distinti, ancorché previa anticipazione della gara in questione, come avvenuto nella specie. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la soc. Audax Salerno, sostenendo che per giorni diversi debbono intendersi “diverse giornate di gara”, restando irrilevante il disposto anticipo, che oltre tutto costituisce uno sleale modo di eludere l’applicazione della norma. L’appello è infondato, dovendosi riconoscere che la Commissione Disciplinare ha operato una corretta esegesi dell’art. 36 C.G.S., quale attualmente risulta e che si riferisce alla possibilità di impiego del calciatore squalificato in relazione ad una certa manifestazione, in squadra della medesima società che partecipi a manifestazione diversa e in differente giorno solare. Non sfugge a questa C.A.F. la possibilità di un surrettizio anticipo (o posticipo) al fine di sottrarre il calciatore punito alla completa esecuzione delle sanzioni inflittegli; ma spetta alla sensibilità degli Organismi federali competenti vigilare al riguardo. Nel caso in esame, l’anticipo era stato regolarmente autorizzato dal Comitato Regionale e quindi l’impiego del Taglia era legittimo. Deve dunque respingersi l’appello e incamerarsi la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla S.C. Audax Salerno di Salerno ed ordina l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it