F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 20 20 – APPELLO DELL’A.S. VIRTUS MIRABELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IRPINIA CALCIO/VIRTUS MIRABELLA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 20 20 - APPELLO DELL’A.S. VIRTUS MIRABELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IRPINIA CALCIO/VIRTUS MIRABELLA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 72 del 19 aprile 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo proposto dalla soc. Virus Mirabella avverso la regolarità della gara Irpinia/Virtus Mirabella, disputata il 27.1.2001 per il Campionato di Serie D del Calcio a Cinque, ritenendo che, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, i calciatori Alessio De Simone, Franco D’Ambrosio e Prisco Di Pietro avessero titolo a parteciparvi. Costoro erano stati squalificati per una gara del Campionato di 1ª Categoria e correttamente erano stati impiegati, ai sensi dell’art. 36 comma 1 C.G.S., nella gara in questione, svoltasi - a seguito di anticipo - in diverso giorno solare. Avverso tale delibera si appellava a questa C.A.F. la Virtus Mirabella, sostenendo che la variazione di calendario attenente una delle due gare in programma nel medesimo giorno non aveva l’effetto attribuitole dalla decisione della Commissione Disciplinare, in quanto l’anticipo era stato chiaramente finalizzato a favorire l’impiego di calciatori squalificati. L’appello è infondato, dovendosi riconoscere che la Commissione Disciplinare ha operato una corretta esegesi dell’art. 36 C.G.S., laddove stabilisce la possibilità di impiego di calciatore squalificato in relazione ad una certa manifestazione, in squadra della medesima società che partecipi a manifestazione diversa e in differente giorno solare (così va infatti inteso il testo vigente, modificativo di quello anteriore). Non sfugge a questa C.A.F. la possibilità che un surrettizio anticipo (o posticipo) abbia carattere di disvalore, consentendo l’elusione delle norme che disciplinano l’esecuzione delle sanzioni, ma spetta alla sensibilità degli Organi federali competenti vigilare al riguardo. Nella specie, l’anticipo era stato regolarmente autorizzato dal Comitato Regionale e quindi l’impiego dei calciatori in questione era legittimo. Deve dunque respingersi l’appello ed incamerarsi la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Virus Mirabella di Mirabella Eclano (Avellino) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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