F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 6 6 – APPELLO DEL F.B.C. VELOCE 1910 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCHETTESE/ VELOCE DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 36 dell’11.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 6
6 - APPELLO DEL F.B.C. VELOCE 1910 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCHETTESE/ VELOCE DEL 18.3.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 36 dell’11.4.2001)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Savona, in merito alla gara Rocchettese/ Veloce del 18.3.2001, valida per il Campionato di 2ª Categoria, sospesa dall’arbitro al 43° minuto del 2° tempo per una aggressione subita da parte dell’assistente arbitrale di parte della Società Rocchettese, infliggeva a quest’ultima società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, risultato conseguito sul campo. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 37 del 12 aprile 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla U.S. Rocchettese, annullava la decisione di primo grado e ordinava la ripetizione della gara, in applicazione dell’art. 7 n. 4 lett. c) C.G.S.. Avverso questa decisione propone appello la Veloce F.B.C., deducendo a motivi che la decisione dell’arbitro di sospendere la gara in oggetto era giustificata e chiedendo che venisse ripristinata la decisione del giudice di primo grado. Il reclamo è infondato e va rigettato. L’aggressione all’arbitro, avvenuta da parte di un assistente di parte, sulla base delle circostanze che risultano dagli atti ufficiali di gara, essendo rimasto un atto isolato nel contesto di un incontro svoltosi regolarmente e senza altri e ulteriori atti di violenza, non ha messo in serio pericolo l’incolumità dello stesso Direttore di gara e il suo asserito “turbamento psicologico” non può giustificare la decisione di sospendere l’incontro a soli due minuti dalla fine. Come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, l’arbitro, in assenza di altri episodi di violenza o intemperanza, semplicemente espellendo il dirigente facinoroso della U.S. Rocchettese, sarebbe stato perfettamente in grado di consentire il proseguimento della gara per i pochi minuti che mancavano al termine. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.B.C. Veloce 1910 di Savona ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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