F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 9 9 – APPELLO DELL’A.C. ATLETICO SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERN. SECUR. SERV. S. ERASMO/ATLETICO SAN LORENZO DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 70 del 5.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 9
9 - APPELLO DELL’A.C. ATLETICO SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERN. SECUR. SERV. S. ERASMO/ATLETICO SAN LORENZO DEL 3.3.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 5.4.2001)
L’A.C. Atletico San Lorenzo di Pomigliano d’Arco (Napoli) ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 70 del 5 aprile 2001 del Comitato Regionale Campania relativo alla gara del 3.3.2001 con la Int. Sec. Serv. S. Erasmo per presunta posizione irregolare del calciatore D’Aniello Giuseppe. Il reclamo stesso deve peraltro essere dichiarato inammissibile perché presentato fuori del termine previsto dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. (sette giorni dalla pubblicazione del comunicato del Comitato Regionale). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Atletico San Lorenzo di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.
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