F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 10 10 – APPELLO DELL’U.S. ATLETICO MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO SAMUELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 5.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 10 10 - APPELLO DELL’U.S. ATLETICO MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO SAMUELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 5.4.2001) L’U.S. Atletico Milan di Monza ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul C.U. n. 33 del 5 aprile 2001 del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica in ordine alla squalifica inflitta fino al 31.12.2001 al calciatore Russo Samuele. Il reclamo stesso va, peraltro, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. (inosservanza del termine di sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale), nonché ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1 (non impugnabilità delle squalifiche inferiori ai dodici mesi). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’U. S. Atletico Milan di Monza e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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