F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 1 1 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA GIOVENTÙ SPORTIVA TORRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO PRIMAVERA/GIOVENTÙ SPORTIVA TORRESE DEL 3.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 22 del 4.1.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 1
1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA GIOVENTÙ SPORTIVA TORRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO PRIMAVERA/GIOVENTÙ SPORTIVA TORRESE DEL 3.12.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 22 del 4.1.2001)
Il G.S. Torrese proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Brindisi in relazione alla gara Calcio Primavera Sandonaci/Gruppo Sportivo Torrese, disputata per il Campionato di 3ª Categoria, il 3.12.2000, e terminata con il risultato di 3-2 per la squadra di casa. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Vetrano Giuseppe, nato il 19.4.1985, in posizione irregolare perché privo dell’attestato di idoneità specifica all’attività agonistica. Il Giudice Sportivo dichiarava inammissibile il reclamo perché non preceduto dal preannuncio telegrafico dello stesso (Com. Uff. n. 20 del 14 dicembre 2000). La Commissione Disciplinare, adita dal G.S. Torrese, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 4 gennaio 2001, dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, perché proposto oltre il termine di quindici giorni dalla disputa della gara. Il G.S. Torrese appella tale decisione deducendo che dal Comunicato Ufficiale n. 21 del 21 dicembre 2001 emergeva che effettivamente il calciatore Vetrano non era in possesso del prescritto attestato alla data della gara del 3.12.2000, in quanto di tale attestato si era munito solo successivamente a tale gara, per cui era da ritenere fondata la censura dedotta nel precedente grado del giudizio ed era inspiegabile la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte della Commissione Disciplinare. Osserva la C.A.F. che la decisione appellata è corretta. I reclami avverso la regolarità delle gare sono impugnabili ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, davanti alla Commissione Disciplinare (o al Giudice di 2° Grado), nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che, nella specie, la gara è stata disputata il 3.12.2000 e il reclamo alla competente Commissione Disciplinare è stato proposto solo oltre il predetto termine, essendosi la reclamante attardata a proporre reclamo al Giudice Sportivo non competente a giudicare i reclami avverso la partecipazione alle gare di tesserati in posizione non regolare. L’appello, pertanto, non può trovare accoglimento e la tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla Gioventù Sportiva Torrese di Torre Santa Susanna (Brindisi) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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