F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 11 11 – APPELLO DELLA POL. MARIO TURDÒ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINA CALCIO/TORREBRUNA DEL 10.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 52 del 3.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 11 11 - APPELLO DELLA POL. MARIO TURDÒ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINA CALCIO/TORREBRUNA DEL 10.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 52 del 3.5.2001) La Polisportiva “Mario Turdò” di Carunchio (Chieti) ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 52 del 3 maggio 2001, con la quale veniva disposto la ripetizione della gara Marina Calcio/Torrebruna disputata il 10.3.2001 e data persa ad entrambe le società dal Giudice Sportivo. Deve peraltro rilevarsi che, non trattandosi di un caso di illecito sportivo, il terzo estraneo alla gara non è legittimato a ricorrere, ai sensi dell’art. 23 comma 3 C.G.S.. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 23 n. 2 C.G.S., per mancanza di legittimazione, l’appello come sopra proposto dalla Pol. Mario Turdò di Carunchio (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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