F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE CALCIO ATLETICO CINISELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL CALCIATORE SCATTINI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 5
5 - APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE CALCIO ATLETICO CINISELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL CALCIATORE SCATTINI FRANCESCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)
L’A.C. Atletico Cinisello ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. di cui al C.U. n. 38 del 12 aprile 2001 che ha confermato la squalifica fino a tutto il 30.6.2003 inflitta al calciatore Scattini Francesco dal Giudice Sportivo per violenze all’arbitro nel corso della gara Terrazzano/Atletico Cinisello del 18.2.2001. Secondo la ricorrente il referto arbitrale non sarebbe attendibile e comunque la sanzione inflitta risulta più grave di altre comminate per fatti analoghi. Il ricorso è del tutto generico ed immotivato, mentre dal referto arbitrale risulta in modo più che evidente tutta la gravità del comportamento tenuto dallo Scattini che ha, fra l’altro, colpito il Direttore di gara con un violento schiaffo. Si ritiene pertanto la sanzione inflitta equa anche in relazione alla reiterazione dei comportamenti offensivi e violenti posti in essere dallo Scattini. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.C. Atletico Cinisello di Cinisello Balsamo (Milano) ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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