F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 7 7 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE DATO CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 76 del 28.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 7 7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE DATO CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 28.12.2000) Il calciatore Dato Christian, tesserato con l’A.C. Begnarese, ha proposto ricorso per revocazione a questa C.A.F., ai sensi dell’art. 28 C.G.S., avverso la sanzione della squalifica per 5 anni inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria in esito alla gara dell’8.1.2000 di cui al Com. Uff. n. 59 del 19 giugno 2000, sanzione confermata dalla Commissione Disciplinare presso il detto Comitato come da Com. Uff. n. 76 del 28.2.2000. Il Dato porta a motivo del ricorso un incontro casuale avvenuto nel gennaio 2001 con l’arbitro della gara che avrebbe, modificata la propria originaria versione dei fatti, affermato di non averlo riconosciuto tra i calciatori che lo avevano aggredito nel corso della partita. Osserva, in via preliminare, questo Collegio che la procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso sia riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell’art. 28 C.G.S.. Ed invero, nessuna di tali ipotesi è ravvisabile nel caso in esame e non sussistendo, pertanto, gli estremi di un ricorso per revocazione, il ricorso è inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal calciatore Dato Christian ed ordina l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it