F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 8 8 – APPELLO DELLO SPORTING CLUB DUE PONTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING CLUB DUE PONTI/FORUM DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 76 del 3.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 8 8 - APPELLO DELLO SPORTING CLUB DUE PONTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING CLUB DUE PONTI/FORUM DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 76 del 3.5.2001) Il C.S. Due Ponti proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in relazione alla gara Due Ponti/Forum S.C., disputata per il Campionato di Calcio a 5 femminile Serie D, Girone “A”, il 9.3.2001, e terminata in parità 0-0. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara la calciatrice D’Ambra Daniela in posizione irregolare in quanto la stessa era stata espulsa nella precedente gara del 3.3.2001 Forum S.C./Acr Queens e, pertanto, doveva ritenersi automaticamente squalificata per una giornata di gara. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 3 maggio 2001, respingeva il reclamo in quanto la calciatrice D’Ambra non risultava nell’elenco delle calciatrici squalificate per una gara per automatismo pubblicato sul comunicato ufficiale né risultava espulsa dal referto della gara del 3.3.2001 Forum S.C./Acr Queens. Tale decisione veniva adottata dopo avere ascoltato anche il Direttore di gara il quale confermava di non avere espulso la calciatrice. Propone appello il C.S. Due Ponti insistendo sulla propria versione dei fatti e rilevando che lo stesso presidente della società avversaria aveva dichiarato per iscritto, con nota diretta alla Commissione Disciplinare il 4.4.2001, che effettivamente la calciatrice D’Ambra era stata espulsa nella gara precedente a quella in contestazione. L’appello va respinto. La C.A.F. non può riconoscere alcun valore probatorio alla dichiarazione alla quale fa riferimento l’appellante pur tenendo conto della sua provenienza. È da ritenere corretta, infatti, la decisione impugnata che, sulla base della costante interpretazione data dalla giurisprudenza federale sull’art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva, attribuisce al referto arbitrale valore di fonte di prova privilegiata. Nella specie, oltretutto, non solo non vi è alcuna traccia dell’espulsione della predetta calciatrice nel referto relativo alla gara del 3.3.2001 Forum S.C./Acr Queens, e ciò sarebbe già sufficiente a respingere il reclamo, ma lo stesso Direttore di gara ha affermato di non avere adottato il denunciato provvedimento sanzionatorio. Il Direttore di gara si sarebbe senz’altro ricordato dell’espulsione e non si vede quale interesse dovrebbe averlo indotto ad effettuare una affermazione non veritiera. L’appello, in conclusione, va respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dallo Sporting Club Due Ponti di Roma e dispone l’incameramento della tassa versata.
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