F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 1 1 – APPELLO DELL’A.S. CALCIO STAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO 3 GARE PER PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI DIVERSI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 26.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 1 1 - APPELLO DELL’A.S. CALCIO STAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO 3 GARE PER PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI DIVERSI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 26.4.2001) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul C.U. n. 34 del 26 aprile 2001, accogliendo i reclami proposti dalla U.S. Sporting Arno, dalla Società Valderna e dall’A.C.V. Scandicci avverso l’esito delle gare: Staggia/Sporting Arno del 21.1.2001; Valderna/ Staggia del 25.3.2001 e Scandicci/Staggia dell’8.4.2001, valide per il Campionato Giovanissimi Regionali, Girone D, infliggeva alla Società Staggia Calcio la perdita delle gare suddette, avendo impiegato i calciatori Stigliano Michele, Carlone Biagio, Papasso Biagio e Gennarelli Pasquale residenti nel Comune di Napoli, in violazione dell’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F.. Avverso tale decisione propone appello la Società Staggia Calcio, deducendo a motivi: - in via preliminare che la decisione riguardava anche la gara Scandicci/Staggia per la quale non risultava presentato alcun reclamo e non risultava dal dispositivo; - che i giovani calciatori, pur residenti in provincia di Napoli, risultavano domiciliati nella Provincia di Siena o in provincia limitrofa, presso persone affidatarie, come risultava dagli atti di assenso dei genitori e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà degli stessi affidatari. Chiede, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata. Il reclamo è infondato e va rigettato. Quanto alla questione preliminare, si osserva che la A.C.V. Scandicci ha proposto rituale e tempestivo reclamo al G.S. di 2° Grado avverso la regolarità della gara Scandicci/Calcio Staggia dell’8.4.2001. Il G.S., nella motivazione della decisione impugnata dà atto della presentazione del reclamo e decide sulla gara nel dispositivo. A nulla rileva che nell’epigrafe del dispositivo stesso sia stata omessa, per mero errore materiale, il riferimento al ricorso presentato dalla Società Scandicci, dal momento che la decisione deve essere letta nel suo complesso, laddove il dispositivo necessariamente viene integrato dalla motivazione. Nel merito si rileva che, a norma dell’art. 40, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. “i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età, possono essere tesserati soltanto a favore di società che hanno sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che hanno sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di richiesta, il calciatore potrà essere svincolato, previa istanza al Presidente Federale, per il tramite del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica”. Tale norma è finalizzata alla necessità di cura e di assistenza dei minori, i quali, in ragione della loro giovane età, dell’obbligo scolastico e dei problemi della loro delicata fase evolutiva, devono essere costantemente seguiti dalle proprie famiglie o dagli organi di tutela previsti dalla legge. Proprio in virtù di questa finalità sociale l’interpretazione della norma deve essere particolarmente rigorosa, per evitare fenomeni elusivi e speculazioni sui giovani calciatori pure accertate in passato dagli organi federali e da indagini penali. Nel caso in specie non ricorrono le condizioni previste dal citato art. 40 per il tesseramento dei giovani calciatori al di fuori della loro Provincia di residenza. Agli atti del tesseramento risultano allegati degli atti di assenso dei genitori per “cambio di residenza” e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di alcune persone che dichiarano che i minori sono con loro “coabitanti”. Al di là del fatto che in dette dichiarazioni il dichiarante si qualifica come genitore, evidentemente avendo usato dei moduli già prestampati, non risulta in alcun modo da tali documenti quale sia la veste di tali persone e gli obblighi che si assumono nei confronti dei minori. Non possono pertanto essere considerate “tutori”, non solo alla luce della legislazione civile vigente ma anche in senso più lato, così come vorrebbe la società reclamante. In ogni caso è decisivo il rilievo che agli atti di assenso dei genitori non è seguito un mutamento dello stato anagrafico con il cambio effettivo di residenza dei minori, come risulta dalle certificazioni emesse dal Comune di Qualiano, dove gli stessi risultano ancora residenti con le loro famiglie. Il tesseramento dei giovani calciatori, tutti residenti in Campania, avrebbe dovuto, pertanto, essere necessariamente preceduto dalla richiesta di nulla osta prevista dal più volte citato art. 40 delle N.O.I.F.. Va rilevato, poi, che la posizione dei calciatori alle gare di cui al reclamo deve ritenersi comunque irregolare, in quanto il Comitato Provinciale di Siena, a fronte delle richieste di tesseramento della Società Staggia, non ha mai emesso e vidimato i cartellini dei giocatori Stigliano, Gennarielli, Carlone e Papasso, come risulta dalla nota del Comitato Provinciale di Siena in data 9.2.2001, indirizzata al Comitato Regionale Toscana e al Giudice Sportivo di 2° Grado. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Calcio Staggia di Staggia (Siena) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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