F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 7 7 – APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 100.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA PISTOIESE/ NAPOLI DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 503 del 30.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 7 7 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 100.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA PISTOIESE/ NAPOLI DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 503 del 30.6.2000) La Società Sportiva Calcio Napoli ha proposto appello a questo C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al C.U. n. 503 del 30 giugno 2000. Con l’atto di appello la Società ha chiesto, in parziale riforma della delibera impugnata, la riduzione della ammenda nonché la revoca della diffida comminate con riferimento ai fatti relativi alla gara Pistoiese/Napoli del 4.6.2000. L’appello è parzialmente fondato nei limiti qui di seguito specificati. Giova ricordare che la Commissione Disciplinare in relazione alla gara Pistoiese/Napoli del 4.6.2000 ha confermato il provvedimento del competente Giudice Sportivo, che aveva irrogato alla società Napoli l’ammenda di L. 100.000.000 con diffida per la condotta antiregolarmente tenuta dai suoi sostenitori nel corso della suddetta gara (invasione del campo nel 2° tempo con conseguente sospensione del gioco per circa venti minuti). Come rileva l’appellante le intemperanze ed in genere le condotte antiregolamentari tenute dai sostenitori del Napoli nella ricordata gara non sembrano essere caratterizzate da particolari intenti violenti ed aggressivi costituendo, per contro, l’espressione di interferenze vistose le quali, pur dando luogo a comportamenti antiregolamentari, non possono essere valutate con particolare severità. D’altra parte, come emerge dalle decisioni di merito, le condotte antiregolamentari non hanno avuto conseguenze, né per la incolumità pubblica, né per l’effettiva conclusione della gara. Pertanto, pur ribadendosi il giudizio negativo sul comportamento che forma oggetto del procedimento, la Commissione d’Appello Federale ritiene di poter parzialmente accogliere l’impugnazione riducendo l’ammenda a L. 70.000.000. In relazione a quanto precede, la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli, riduce a L. 70.000.000 la sanzione dell’ammenda già inflitta dai primi giudici e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
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