F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 1,2,3 1 – APPELLO DEL SIG. FRAGASSO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER ANNI 1 E MESI 4, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DELLE SOCIETÀ A.C. F.B. LUGO (GIÀ U.S. BARACCA CALCIO) E U.S. REAL CASSINO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 95 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000) 2 – APPELLO DELL’A.C. F.B. LUGO (GIÀ U.S. BARACCA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.400.000, INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ESSA RECLAMANTE E DI TESSERATI E SOCIETÀ DIVERSI, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000) 3 – APPELLO DELL’ALLENATORE BALLARÒ ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DELLE SOCIETÀ A.C. F.B. LUGO (GIÀ U.S. BARACCA CALCIO) E U.S. REAL CASSINO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 95 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 1,2,3 1 - APPELLO DEL SIG. FRAGASSO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER ANNI 1 E MESI 4, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DELLE SOCIETÀ A.C. F.B. LUGO (GIÀ U.S. BARACCA CALCIO) E U.S. REAL CASSINO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 95 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000) 2 - APPELLO DELL’A.C. F.B. LUGO (GIÀ U.S. BARACCA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.400.000, INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ESSA RECLAMANTE E DI TESSERATI E SOCIETÀ DIVERSI, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000) 3 - APPELLO DELL’ALLENATORE BALLARÒ ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DELLE SOCIETÀ A.C. F.B. LUGO (GIÀ U.S. BARACCA CALCIO) E U.S. REAL CASSINO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 95 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000) Con atto del 17.4.2000 il Procuratore Federale deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti i Sigg.ri Fragasso Antonio, direttore sportivo della società U.S. Real Cassino, Bruognolo Antonino, presidente della società U.S. Baracca Calcio, Ballarò Alfredo, già allenatore di quest’ultima società, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.; veniva altresì disposto il deferimento della società U.S. Baracca Calcio per responsabilità diretta e oggettiva e della società U.S. Real Cassino per responsabilità oggettiva, con riguardo alle violazioni ascritte ai rispettivi tesserati. Ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, l’adita Commissione Disciplinare infliggeva a Fragasso e Bruognolo l’inibizione per la durata di anni uno e mesi quattro, a Ballarò la squalifica per anni uno, all’U.S. Baracca Calcio l’ammenda di L. 1.400.000 e all’U.S. Real Cassino quella di 1 milione (Com. Uff. n. 103 del 2 giugno 2000). Contro la decisione hanno proposto separate impugnazioni i Sigg.ri Fragasso e Ballarò nonché la società e l’U.S. Baracca Calcio, divenuta nel frattempo A.C. F.B. Lugo. Ricorrendo evidenti motivi di connessione il Collegio ha disposto in via preliminare la riunione dei procedimenti. L’appello dell’U.S. Baracca Calcio, ora A.C. F.B. Lugo, deve essere dichiarato inammissibile stante il mancato invio delle motivazioni (art. 23 commi 5 e 10 C.G.S.), mentre i gravami avanzati dai tesserati si appalesano fondati. Ed invero, per quel che riguarda l’allenatore Ballarò non emerge dagli atti alcun elemento di responsabilità a suo carico: avere aderito ad un accordo transattivo, sia pure propiziato dall’intervento di un terzo (il Fragasso), per porre fine alla vertenza economica pendente dinanzi al Collegio Arbitrale della Lega di competenza non può di certo significare l’instaurazione di un rapporto di mediazione. Quanto al Fragasso, l’interessamento per la composizione della vertenza riguardante il Baracca Calcio e la trattativa con il presidente di quella società per il prestito di taluni calciatori del Real Cassino, non integrano condotte antiregolamentari: non è stata posta in essere una “mediazione” in senso tecnico, anche sotto il profilo del diritto sportivo, né risulta compiuta alcuna violazione della normativa federale in materia di trasferimento di calciatori dilettanti. La tassa a carico dell’U.S. Baracca Calcio va incamerata, mentre deve disporsi la restituzione di quelle versate dai tesserati. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Fracasso Antonio, dall’A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio) di Lugo (Ravenna) e dall’All. Sig.Ballarò Alfredo, così decide: - accoglie quello del Sig. Fragasso Antonio, annullando l’impugnata sanzione; - dichiara inammissibile quello dell’A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio), ai sensi dell’art. 27, n. 2, lett. a), C.G.S., per omesso invio dei motivi; - accoglie quello dell’All. Sig. Ballarò Alfredo, annullando l’impugnata sanzione; - ordina la restituzione delle tasse versate dai Sigg.ri Fragasso Antonio e Ballarò Alfredo; ordina l’incameramento della tassa versata dall’A.C. F.B. Lugo.
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