F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 4 4 – APPELLO DELLA NUOVA NARDÒ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 30.000.000, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA NARDÒ CALCIO/TURRIS 1944 DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 281/C del 21.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 4 4 - APPELLO DELLA NUOVA NARDÒ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 30.000.000, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA NARDÒ CALCIO/TURRIS 1944 DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 281/C del 21.6.2000) All’esito della gara di Play-out del Campionato Nazionale di Serie C/2, Girone C, Nuova Nardò/Turris del 4.6.2000 il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 263/C del 5 giugno 2000, infliggeva l’ammenda di lire 40 milioni alla Nuova Nardò Calcio per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori nel corso ed alla fine dell’incontro. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società pugliese, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 281 del 21 giugno 2000, riduceva l’ammenda a lire 30.000.000. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la società Nuova Nardò Calcio, chiedendo una sanzione più adeguata, quale la squalifica del campo per una giornata o, in alternativa, un’ulteriore riduzione della pena pecuniaria. Osserva la C.A.F. che l’appello può essere parzialmente accolto nella sua prospettazione subordinata, equa apparendo la sanzione di lire 20 milioni di multa. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Nuova Nardò Calcio di Nardò (Lecce), riduce a lire 20.000.000 l’ammenda già inflitta dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.
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