F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 7 7 – APPELLO DELL’A.C. CHIERI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2000 ALL’ALLENATORE GARELLA MASSIMO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2000 AL SIG. TARANTINO MARIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 46 del 29.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 7 7 - APPELLO DELL’A.C. CHIERI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2000 ALL’ALLENATORE GARELLA MASSIMO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2000 AL SIG. TARANTINO MARIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 29.6.2000) L’A.C. Chieri ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, pubblicata sul C.U. n. 46 del 29 giugno 2000, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del suo reclamo avverso le sanzioni inflitte a propri tesserati dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 44 del 15 giugno 2000) in quanto privo di firma. L’attuale ricorso è da dichiarare inammissibile per tardività: risulta infatti proposto in data 7.7.2000, oltre il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione da impugnare, fissato dall’art. 27, n. 2, lett. a), C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27, n. 2, lett. a), C.G.S., per tardività, l’appello come in epigrafe proposto dall’A.C. Chieri di Chieri (Torino) ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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