F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 13 Aprile 2012 3. RICORSO DELL’A.S.D. HINTERREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI MARIA GAETANO SEGUITO GARA HINTERREGGIO/NUOVA COSENZA CALCIO DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 13 Aprile 2012 3. RICORSO DELL’A.S.D. HINTERREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI MARIA GAETANO SEGUITO GARA HINTERREGGIO/NUOVA COSENZA CALCIO DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al signor Di Maria Gaetano. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Hinterreggio/Nuova Cosenza Calcio del 26.2.2012, il Di Maria, allenatore dell’A.S.D. Hinterreggio, allontanato per aver rivolto all’Arbitro espressione gravemente offensiva, nell’abbandonare il terreno di gioco si rivolgeva al Direttore di gara con espressioni irriguardose. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Hinterreggio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.3.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.3.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Hinterreggio di Reggio Calabria, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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