F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 13 Aprile 2012 6. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE; – DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 14.3.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE LA MURA GIUSEPPE, SEGUITO GARA CALCIO ACRI/ SANT ANTONIO ABATE DEL 29.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 105 del 1.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 13 Aprile 2012 6. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE; - DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 14.3.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE LA MURA GIUSEPPE, SEGUITO GARA CALCIO ACRI/ SANT ANTONIO ABATE DEL 29.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 105 del 1.3.2012) La S.S. Sant’Antonio Abate ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Com. Uff. .n 105 del 1.3.2012, con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con la Acri, la ammenda di € 1.800,00 con diffida “per avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara ed in particolar modo dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, fatto oggetto un A.A. del lancio di sputi, molti dei quali attingevano l’ufficiale di gara in varie parti del corpo, nonché di espressioni gravemente offensive” nonché la inibizione a svolgere ogni attività fino al 14.3.2012 al dirigente della società La Mura Giuseppe “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della ammenda e l’annullamento della diffida nonché la riduzione della inibizione la società ricorrente afferma che le sanzioni inflitte sarebbero particolarmente penalizzanti ed in particolare che il comportamento del pubblico non sarebbe stato da sanzionare in quanto dal rapporto del commissario di campo si evince che i sostenitori della società ospite sono stati corretti. Quanto alla inibizione al Dirigente La Mura sostiene la ricorrente l’ingiustizia della stessa in quanto non avrebbe usato espressioni offensive o un linguaggio ingiurioso. Il ricorso può essere parzialmente accolto con l’annullamento della diffida in quanto i fatti addebitati ai sostenitori della squadra ospitata sono stati già congruamente sanzionati con la ammenda comminata dal Giudice sportivo. Si conferma per il resto la decisione del Giudice Sportivo con la ammenda di € 1.800,00 e la inibizione fino al 14.3.2012 al dirigente della società La Mura Giuseppe, in quanto le espressioni a lui addebitate sono puntualmente riportate nel rapporto dell’arbitro ed appare congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal S.S. Sant’Antonio Abate di Sant’Antonio Abate (Napoli), annulla la diffida inflitta.Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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