CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 marzo 2012 promosso da: Avv. Fernando Arbotti / A.C. Siena SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 marzo 2012 promosso da: Avv. Fernando Arbotti / A.C. Siena SpA IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI– ARBITRO PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 2446 del 18 ottobre 2011 promosso da: Avv. Fernando Arbotti, nato a Montecilfone (Cb) il 12 giugno 1965, cod. fisc. RBTFNN65H12F475I, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Miranda, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervaro (Fr), alla Via Airella n. 12 istante CONTRO A.C. Siena S.p.a., con sede in Siena, Via della Sapienza n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Massimo Mezzaroma, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Rodella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4 intimato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal mandato professionale conferito dall’A.C. Siena all’Avv. Fernando Arbotti volto alla consulenza ed assistenza per il tesseramento nelle fila della società toscana del calciatore professionista Michele Fini, sin lì tesserato per la società Cagliari Calcio S.p.a. Con atto depositato in data 18 ottobre 2011, prot. n. 2446, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Maurizio Cinelli veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Cinelli (Arbitro), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro). Veniva in seguito fissata la prima udienza per il giorno 1 dicembre 2011 presso la sede dell’arbitrato. L’Avv. Fernando Arbotti formulava le seguenti conclusioni: «Piaccia all’Ecc.mo Collegio giudicante adito, contrariis rejectis: 1) Accertare che la società A.C. Siena S.p.a. è debitore nei confronti dell’Avv. Fernando Arbotti della somma certa, liquida ed esigibile di € 41.920,00 comprensiva di IVA e CPA (Euro quarantunomilanovecentoventi,00), come da fattura n. 1 del 14/02/2011, dovuta dal 20 febbraio 2011, o della diversa somma eventualmente discendente in corso di causa. 2) Per l’effetto, condannare la società A.C. Siena S.p.a. al pagamento in favore dell’Avv. Fernando Arbotti di € 41.920,00 comprensiva di IVA e CPA (Euro quarantunomilanovecentoventi,00), come da fattura n. 1 del 14/02/2011, dovuta dal 20 febbraio 2011, o della diversa somma eventualmente discendente in corso di causa, oltre gli interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari. 4) Con vittoria delle spese, sostenute e sostenende, di funzionamento del Collegio Arbitrale e di compensi degli Arbitri e condanna dell’A.C. Siena S.p.a. alla restituzione dei corrispondenti importi versati dall’Fernando Arbotti». Con atto depositato in data 08 novembre 2011, prot. n 2564, l’A.C. Siena S.p.a. si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni di fatto e di diritto che precedono, adversis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza; in via principale, accertata la nullità del “Mandato tra Società e Agente” sottoscritto tra le parti in data 30 Giugno 2009, dichiarare che nessun importo è dovuto all’Avv. Fernando Arbotti e, per l’effetto, rigettare integralmente la domanda dallo stesso avanzata perché del tutto illegittima ed infondata. Con condanna dell’Avv. Fernando Arbotti al pagamento e alla refusione delle spese, competenze ed onorari del procedimento e di quelle per il funzionamento del collegio arbitrale». All’udienza dell’1 dicembre 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Collegio, su istanza delle parti, assegnava alle stesse termine sino al 9 gennaio 2012 per il deposito di memorie, documenti, e termine sino al 6 febbraio 2012 per il deposito delle relative repliche, fissando l’udienza di discussione per il giorno 15 febbraio 2012. All’udienza del 15 febbraio 2012, rinviata d’ufficio al 22 marzo 2012, si svolgeva la discussione, all’esito della quale il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. I. L’Avv. Fernando Arbotti ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti dell’A.C. Siena S.p.a. in virtù del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti in data 30 giugno 2009, e del successivo accordo transattivo del 19 luglio 2011. Il contratto di mandato stipulato dall’odierno istante e dal sodalizio toscano prevedeva, ex art. 2, che l’A.C. Siena, a fronte del tesseramento del calciatore professionista Michele Fini, avrebbe corrisposto all’agente la somma forfettaria di € 80.000,00 oltre Iva, quale corrispettivo per l’attività professionale prestata dall’Avv. Arbotti durante le trattative volte all’acquisizione dell’atleta; corrispettivo da versare in due rate, ciascuna pari ad € 40.000,00 oltre Iva, alle scadenze, rispettivamente, del 20 febbraio 2010 e del 20 febbraio 2011. Rispetto a tele obbligazione, la società sportiva risultava inadempiente; conseguentemente, le parti decidevano di definire bonariamente la possibile controversia, sottoscrivendo una scrittura privata con la quale veniva ridotto l’importo da riconoscere all’Avv. Arbotti, per un importo totale di € 70.000,00 oltre Iva e Cpa, da corrispondere in due tranche: la prima, di € 30.000,00 oltre accessori, all’atto della sottoscrizione dell’accordo; la seconda, di € 40.000,00 oltre accessori, entro il 20 febbraio 2011. Solo la prima rata di pagamento veniva onorata dal sodalizio toscano che, al contrario, non corrispondeva all’odierno istante la seconda ed ultima rata di pagamento di quanto dovuto. II. La difesa dell’Avv. Arbotti osserva come «l’agente abbia maturato il credito […] in virtù di un contratto di mandato professionale […] conforme ai requisiti di validità richiesti dal Regolamento Agenti di Calciatori». Inoltre, l’istante rileva come, «fermo l’adempimento da parte dell’agente delle proprie obbligazioni contrattuali [il calciatore Michele Fini è stato tesserato dall’A.C. Siena], discende incontrovertibilmente che, in relazione agli obblighi di carattere sostanziale derivanti dal contratto di mandato professionale, si sia in presenza di una situazione di inadempimento contrattuale del tutto ingiustificata da parte dell’A.C. Siena S.p.a.». 2. La società sportiva, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie vengano rigettate perché illegittime ed infondate. I. La difesa dell’A.C. Siena eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e/o competenza del Collegio Arbitrale. La società sportiva, infatti, sostiene come la scrittura del 19 luglio 2010, «avente valore novativo a tutti gli effetti», sostituendo il mandato procuratorio del 30 giugno 2009 costituisca l’unica fonte del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. In tale ottica, la difesa della parte intima sottolinea come sia stato comune intento delle parti «addivenire ad un nuovo rapporto obbligatorio», estinguendo il precedente rapporto contrattuale e prevedendo nuovi «termini e condizioni» e «una modifica della somma dovuta». II. Per altro verso, il sodalizio toscano rileva che «la posizione dell’Avv. Fernando Arbotti è connotata da una condizione di palese e grave conflitto di interessi, in cui questi è venuto a trovarsi in violazione di precisi precetti normativi di settore». La difesa dell’A.C. Siena denuncia la condotta contra legem dell’odierno istante, il quale ha «agito tanto nella veste di “mandatario” della esponente Società (in virtù del “mandato“ ad esso conferito in data 20 Giugno 2009) quanto in quella di “procuratore” del calciatore Fini». Da ciò discende la nullità del mandato conferito all’Avv. Arbotti, «stante la palese violazione della normativa settoriale applicabile». Tale condotta, infatti, è in contrasto con la normativa sportiva; nello specifico, l’istante ha violato quanto disposto dall’art. 15, comma 1 e 9, del Regolamento Agenti, che sanziona con la nullità tutti quei contratti nei quali l’agente rappresenti «gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore». 3. I Nel corso del procedimento arbitrale, le parti hanno provveduto al deposito di documenti e allo scambio di memorie e di repliche, così come autorizzate dal Collegio nel corso della prima udienza dell’1 dicembre 2011. Entrambe le parti si sono riportate alle proprie tesi difensive, illustrando ed argomentando le rispettive ragioni poste alla base delle differenti pretese. La difesa dell’agente ha osservato, in primo luogo, come alcun conflitto di interesse può essere eccepito dalla società toscana dal momento che alcun mandato procuratorio è mai stato conferito dal calciatore Michele Fini all’Avv. Fernando Arbotti. Inoltre, la difesa della parte istante rileva, contrariamente a quanto dedotto dall’A.C. Siena, come il caso de quo debba essere deciso dal TNAS; «la fattispecie transattiva sottoscritta tra le parti in data 19 luglio 2010, null’altro rappresenta, pertanto, se non l’esercizio di una transazione semplice con la quale le parti hanno inteso innovare il regolamento di interessi originario, sostituendolo con quello afferente all’accordo transattivo, ferma restando l’origine e la natura del rapporto giuridico originario, come evincibile dalla stessa lettura della scrittura de qua». Con riferimento all’eccezione di nullità del mandato conferito dalla società sportiva all’odierno istante, la difesa dell’Avv. Arbotti sottolinea come alcun conflitto di interessi sia configurabile, atteso il fatto che alcun «rapporto professionale, come attestato dalla Commissione Agenti» è mai intercorso tra Michele Fini e l’Avv. Fernando Arbotti. II. A mezzo dei propri scritti difensivi, la parte intimata contesta integralmente il contenuto delle tesi di controparte. Ed in particolare, la difesa del sodalizio toscano insiste nell’eccepire il difetto di giurisdizione e/o competenza del Collegio Arbitrale, in quanto le obbligazioni inadempiute per cui oggi è lite non scaturirebbero dal mandato procuratorio, bensì dalla scrittura privata del 19 luglio 2010, scrittura «estranea all’ordinamento sportivo» o, comunque, «difforme dal modello tipo federale»; sia nel primo, come nel secondo caso, la lite non troverebbe tutela nell’ordinamento sportivo, ma in quello ordinario. Sul tema della nullità del mandato procuratorio, la difesa della società sportiva osserva come l’art. 5, comma 1, del Regolamento Agenti preveda che «ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell’opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente». Pertanto, conclude la difesa dell’A.C. Siena, la dichiarazione rilasciata dalla Commissione Agenti non esclude il fatto che l’Avv. Fernando Arbotti abbia curato gli interessi del proprio assistito, «agendo puramente e semplicemente, nella sua veste di Avvoato del calciatore». 4. Il Collegio è, preliminarmente, chiamato ad esaminare l’eccezione formulata dalla parte intimata in relazione al difetto di competenza del TNAS. L’eccezioneione è infondata e deve essere rigettata.. Alla scrittura privata transattiva sottoscritta tra le parti in data 19 luglio 2010, infatti, non può essere ascritta efficacia novativa. È consolidato l’orientamento giurisprudenziale e dottrinario secondo il quale «[…] La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell’accordo transattivo, di guisa che dall’atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti […]» (da ultimo Cass. 14 luglio 2011 n. 15444). Pertanto, al di fuori dell’ipotesi di un’espressa manifestazione di volontà delle parti, occorre accertare se quest’ultime, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni; ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell’accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso. Ebbene, nel caso di specie ricorre, senz’altro, la seconda ipotesi avendo le parti convenuto esclusivamente una riduzione del debito e le modalità del relativo pagamento. 5. Venendo al merito della controversia, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di nullità del mandato formulata dalla difesa dell’A.C. Siena, secondo la quale l’avv. Arbotti avrebbe violato l’art. 15, comma 1°, del Regolamento Agenti applicabile al caso di specie; da ciò scaturirebbe, ex art. 15, comma 9°, la nullità del contratto. L’eccezione è infondata. Non è stato, infatti, dimostrato che l’avv. Arbotti nella stipula del contratto abbia rappresentato gli interessi sia del proprio mandante (l’A.C. Siena) che dell’atleta Michele Fini. Piuttosto, è emerso che prima della sottoscrizione del contratto l’avv. Arbotti nell’ambito del mercato era considerato vicino al calciatore Michele Fini. Ciò avrebbe dovuto indurre l’Agente a manifestare all’A.C. Siena, prima della conclusione del contratto di mandato l’esistenza di tale situazione. L’eventuale omissione, avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto che, tuttavia, non risulta essere oggetto del presente giudizio. In generale, il Collegio auspica de iure condendo che siano predisposti meccanismi per un controllo più efficace sull’esistenza di conflitti di interesse nell’esecuzione dei mandati degli agenti. 6. Esclusa la nullità del contratto di mandato, il Collegio ritiene che la parte istante abbia dato prova del proprio diritto fatto valere nel presente procedimento. Invero, l’avv. Arbotti ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme dovute sulla base del contratto di mandato del 30 giugno 2009 e della scrittura privata transattiva del 19 luglio 2010. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi adallegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010). Considerato il contenuto della scrittura privata del 19 luglio 2010, la pretesa creditoria della parte istante può essere quantificata in € 40.000,00, oltre iva e accessori previdenziali se dovuti per legge. L’Avv. Arbotti chiede il pagamento degli interessi di mora ex art. 5 del Decreto legislativo n. 231 del 2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. Il Collegio non reputa che il caso in esame rientri nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, difettando il requisito di tipo soggettivo previsto dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo. Pertanto, potranno essere riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale. In ordine alla decorrenza, si osserva che a’ sensi dell’art. 1282 cod. civ. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza. La scadenza dell’obbligazione in questione è da individuarsi al 20 febbraio 2011. 7. Le spese di lite e gli onorari del Collegio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, rispettivamente, in € 1.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.; e in € 3.000,00 oltre accessori e spese degli arbitri. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: • Accoglie la domanda formulata dall’Avv. Fernado Arbotti e, per l’effetto, condanna A.C. Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere all’avv. Fernando Arbotti l’importo di € 40.000,00, oltre IVA e accessori previdenziali se dovuti, oltre interessi legali dal 20 febbraio 2011 fino al soddisfo; • pone a carico dell’A.C. Siena s.p.a. il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; • fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico dell’A.C. Siena s.p.a. il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; • pone a carico dell’A.C. Siena s.p.a. il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; • dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 22 marzo 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Maurizio Cinelli F.to Tommaso Edoardo Frosini
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