F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 6 6 – APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 6
6 - APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000)
L’Arbitro della gara Reggina/Brescia, disputata per il Campionato di Serie A il 26.11.2000, riferiva nel suo rapporto che:
- al 10° del primo tempo, in occasione di un calcio d’angolo, sostenitori della Reggina effettuavano fitto lancio di monete e accendini contro un calciatore avversario senza colpirlo; - prima dell’inizio del secondo tempo, sostenitori della Reggina facevano esplodere sul terreno di giuoco un petardo che provocava forte stordimento del portiere avversario, il quale cadeva a terra e poteva riprendere la sua posizione dopo un paio di minuti; - al 5°, 12° e 20° del secondo tempo, gli stessi sostenitori facevano esplodere petardi dietro la porta della squadra avversaria; - al 25° del secondo tempo, sostenitori della Reggina, in chiaro segno di protesta nei confronti della propria squadra, lanciavano dalla curva situata dietro la porta avversaria numerose decine di seggiolini in plastica, aste in ferro di lunghezza superiore al metro, monete, accendini, bottiglie in vetro e in plastica e fumogeni: oggetti che cadevano, tutti, dentro l’area di rigore, così determinando grave pericolo all’incolumità degli atleti e costringendo l’Arbitro ad interrompere il giuoco per cinque minuti; - al 38° del secondo tempo, i medesimi sostenitori ripetevano identico lancio, in misura ancora più intensa del precedente e con conseguente maggior rischio per l’incolumità delle persone presenti sul terreno di giuoco. Gli stessi episodi venivano riferiti nel rapporto di uno degli Assistenti del Direttore di gara. Il Direttore di gara, per effetto dei reiterati lanci di oggetti sul terreno di gioco, decideva la sospensione definitiva della gara sul risultato di 3-0 per la squadra ospitata. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, per tali fatti infliggeva alla Reggina Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 conseguito sul campo al momento della definitiva sospensione della gara, la squalifica del campo di gioco per due giornate effettive di gara e l’ammenda di L. 25.000.000 (Com. Uff. n. 184 del 28 novembre 2000). La Commissione Disciplinare, adita dalla Reggina Calcio, confermava sostanzialmente la deliberazione del Giudice Sportivo, ma unificava la sanzione, determinandola nella sola squalifica del campo di gioco per due giornate di gara (Com. Uff. n. 219 del 6 dicembre 2000). Propone appello avverso tale decisione la Reggina Calcio. L’appello deve essere accolto in parte. Ritiene, infatti, la C.A.F. che la decisione appellata debba essere riformata relativamente alla sanzione inflitta alla società reclamante che appare eccessiva in relazione ai fatti accaduti e non ha dato alcun rilievo né al fattivo comportamento dei dirigenti, che si sono attivati, sia pure non raggiungendo lo scopo, per indurre i propri sostenitori a desistere dalle manifestazioni d’intemperanza e dal compiere altri gesti pericolosi, né dai precedenti disciplinari della società che, nel corso della presente stagione sportiva, è incorsa in due sole infrazioni disciplinari di assai lieve entità. Per i fatti sopradescritti e tenuto conto di quanto ora rilevato ritiene, quindi, la C.A.F. più equa la squalifica del campo ad una sola giornata di gara. La seconda giornata di squalifica del campo, che appare eccessiva, può essere convertita nell’ammenda di L. 50.000.000. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria, annulla la sanzione della squalifica del campo di gioco per la seconda giornata di gara, già inflitta dai primi giudici, convertendola in quella dell’ammenda di L. 50.000.000. Dispone restituirsi la tassa versata.
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