F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 8 8 – APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COUTO FERNANDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 8 8 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COUTO FERNANDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000) La S.S. Lazio ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 219 del 6 dicembre 2000, con la quale è stata ridotta a tre giornate la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal competente Giudice Sportivo al calciatore Couto Fernando in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Parma/Lazio del 28.11.2000. Sostiene la ricorrente che la Commissione Disciplinare pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie nell’unicità del contesto in cui la vicenda si è svolta, affermando che la condotta del calciatore Couto doveva essere valutata “in modo globale ed unitario”, ha poi ridotto la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di una sola giornata e cioè in modo non sufficiente. Infatti, sempre a dire della società ricorrente, sulla base dei presupposti logici e tecnici da cui muove il ragionamento della Commissione Disciplinare, la squalifica per tre giornate appare ancora eccessiva in quanto “detta decisione non tiene conto del fatto che essendo lo sputo assimilabile all’ingiuria, lo stesso, come tale, assume rilevanza tecnica solo se rientrante nella sfera di percettibilità del soggetto a cui è destinato”.Risulta dagli atti che il gesto è stato accertato e refertato dall’Assistente dell’Arbitro (quarto ufficiale) il quale ha precisato che lo sputo non era diretto a colpire l’Ufficiale di gara (impossibilitato ad accorgersene perché rivolto in altra direzione), ma significava comunque una manifestazione di protesta per l’espulsione subita. Rileva la C.A.F., sotto tale profilo, che l’Assistente dell’Arbitro nel qualificare lo sputo come “manifestazione di protesta” ha, in effetti, espresso solo una sua opinione non potendosi escludere una diversa natura del gesto stesso (per esempio, per liberarsi di salivazione in eccesso). Dovendosi quindi limitare la sanzione alle ingiurie verbali pronunciate dal calciatore all’indirizzo dell’Arbitro e tenendo conto di tutte le circostanze di fatto comunque emergenti, si ritiene congrua la squalifica per due giornate effettive di gara oltre all’ammenda di L. 30.000.000. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riducendo la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara, già inflitta dai primi giudici al calciatore Couto Fernando, a quella della squalifica per 2 giornate effettive con ammenda di L. 30.000.000. Ordina restituirsi la tassa versata.
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