F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 9 9 – APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 9
9 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000)
Sulla base degli atti ufficiali relativi alla gara Napoli/Bari, disputata il 3.12.2000 per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti squalificava per una giornata il campo della S.S.C. Napoli, essendo emerso che contro un Assistente arbitrale erano stati lanciati corpi contundenti, uno dei quali lo raggiungeva ad una spalla, facendolo cadere e provocandogli temporaneo dolore (C.U. n. 193 del 4 dicembre 2000). Avverso tale decisione la S.S.C. Napoli ricorreva alla competente Commissione Disciplinare, la quale, con delibera pubblicata nel C.U. n. 219 del 6 dicembre 2000, la confermava. Si appella ora a questa Commissione la medesima società, che sostiene l’eccessività della sanzione, in rapporto ai fatti commessi e ne chiede l’annullamento o la mitigazione. L’appello può essere parzialmente accolto. L’episodio sopra descritto - di oggettiva gravità - fu sostanzialmente isolato nel corso di una gara svoltasi senza apprezzabili eventi di indisciplina ed avvenne al termine della stessa per colpa di una sola persona. Ciò induce ad una rivalutazione del suo rilievo disciplinare, che può essere adeguatamente sanzionato con l’ammenda di L. 80.000.000 oltre alla diffida. Deve restituirsi la tassa versata. Per i suesposti motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli, convertendo la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara, già inflitta dai primi giudici, in quella dell’ammenda di L. 80.000.000 con diffida. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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