F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 2 2 – APPELLO DELL’ALLENATORE GATTUSO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 38 del 31.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 2 2 - APPELLO DELL’ALLENATORE GATTUSO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 38 del 31.10.2000) Il Sig. Gattuso Giuseppe, allenatore della squadra dell’A.S. Calcio Gallico, ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 38 del 1° ottobre 2000, che gli ha inflitto la punizione sportiva della squalifica fino al 31.10.2001 per avere preso posto in panchina in occasione della gara Bocale A. Segato/Calcio Gallico, disputata il 24.3.2000, benché colpito da squalifica. Tale impugnazione è, però, inammissibile ai sensi del disposto dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., il quale ammette il reclamo a questa Commissione soltanto quando i provvedimenti disciplinari inflitti ai tesserati superano i dodici mesi. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dall’allenatore Gattuso Giuseppe ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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