F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 4 4 – APPELLO DELLA S.S. ARGENTINA AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE JAHDALLAH SAMIR IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 18 del 23.11.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 4 4 - APPELLO DELLA S.S. ARGENTINA AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE JAHDALLAH SAMIR IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 18 del 23.11.2000) La S.S. Argentina ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, di cui al C.U. n. 18 del 23 novembre 2000, che, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Liguria per partecipazione del calciatore di nazionalità straniera Jahdallah Samir alle gare Argentina/Grassorutese dell’8.10.2000, Fo.Ce.Vara/Argentina del 15.10.2000 e Argentina/ Vado del 22.10.2000 in posizione irregolare per violazione delle norme (art. 40 comma11 delle N.O.I.F.) che disciplinano il tesseramento di calciatori stranieri da parte di società della Lega Nazionale Dilettanti, ha sanzionato il Presidente della società, Sig. Carenzi Carlo (inibizione fino al 31.12.2000), nonché la società medesima (ammenda, perdita a tavolino delle gare e penalizzazione in classifica). L’appello è inammissibile. Ed invero l’atto di impugnazione risulta sottoscritto dal Presidente Carenzi Carlo che, in quanto inibito, a norma dell’art. 9 comma 1, lett. e), e 7 C.G.S., non era legittimato a rappresentare la società nell’ambito federale e quindi a proporre reclamo in nome e per conto della stessa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 9 commi 1, lett. e), e 7 C.G.S., perché sottoscritto da Presidente inibito, l’appello come sopra proposto dalla S.S. Argentina di Arma di Taggia (Imperia) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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