F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 5 5 – APPELLO DEL CIVITAVECCHIA CALCIO AVVERSO LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ DEL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI BENTIVOGLIO MIRKO E GIUNTOLI IVAN ALLA S.C. CERRETESE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D – Riunione del 27.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 5 5 - APPELLO DEL CIVITAVECCHIA CALCIO AVVERSO LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ DEL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI BENTIVOGLIO MIRKO E GIUNTOLI IVAN ALLA S.C. CERRETESE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D - Riunione del 27.10.2000) La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 11/D – Riunione del 27.10.2000, respingeva la richiesta del Civitavecchia Calcio di annullamento dei tesseramenti dei calciatori Bentivoglio Mirko e Giuntoli Ivan per la S.C. Cerretese. Il Civitavecchia Calcio motivava la richiesta con la circostanza che detti tesseramenti, avvenuti in data 11.8.2000, erano stati sottoscritti dal Sig. Giorgio Sardella, Vice-Presidente della Società, al quale, con decorrenza 8.8.2000, era stata revocata la delega di rappresentanza. La Commissione Tesseramenti riteneva, invece, che la delega di rappresentanza conferita al Vice-Presidente Sardella doveva essere revocata nelle forme di cu all’art. 4, 4° comma, del Regolamento della L.N.D., mentre risultava che era stata depositata presso il Comitato Regionale Lazio, in data 8.8.2000, soltanto una richiesta di revoca della firma. Avverso tale decisione propone appello il Civitavecchia Calcio, deducendo a motivi che la richiesta di revoca della firma del Vice-Presidente Sardella, depositata al Comitato Regionale Lazio in data 8.8.2000, doveva valere come comunicazione, ai sensi dell’art. 37 delle N.O.I.F., applicabile alla fattispecie e che, pertanto, i trasferimenti dei calciatori dovevano ritenersi nulli e privi di efficacia. L’appello è infondato. La norma invocata dalla società reclamante, l’art. 37 delle N.O.I.F., non è applicabile alla fattispecie in esame. Tale norma, inserita nella parte II, Titolo I delle N.O.I.F., disciplina esclusivamente il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva delle società. Nel caso in esame, non si verte in materia di tesseramento e non si tratta di una variazione della qualifica o dell’incarico di un semplice dirigente o collaboratore, ma di revoca del potere di rappresentanza al Vice-Presidente della società. La revoca di rappresentanza, conferita al Vice-Presidente nel foglio di censimento, doveva pertanto essere revocata, così come esattamente statuito nella decisione impugnata, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 4, 4° comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Sotto diverso profilo, va rilevato che il Vice-Presidente di una società, in base allo statuto della società stessa è un organo istituzionalmente vicario e quindi, in mancanza di una decisione dell’organo statutario competente, che ne revochi la nomina, è pienamente legittimato a rappresentare la società in caso di impedimento o assenza del Presidente. Non risultando pertanto alcun abuso di firma da parte del Vice-Presidente Sardella, che ha agito nell’ambito dei suoi poteri statutari, e non essendo stata revocata la sua delega di rappresentanza nei modi e nelle forme di cui al citato art. 4, 4° comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le liste di trasferimento dei calciatori da lui sottoscritte devono ritenersi valide ed efficaci. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Civitavecchia Calcio di Civitavecchia (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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