F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 6 6 – APPELLO DEL CALCIATORE DI FUSCO ANTONIO AVVERSO L’INAMMISSIBILITÀ DICHIARATA DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DEL SUO RECLAMO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F., DALL’U.S. ANSPI GIUSEPPE BOTTI, DISPOSTA DAL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D – Riunione del 27.10.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 6
6 - APPELLO DEL CALCIATORE DI FUSCO ANTONIO AVVERSO L’INAMMISSIBILITÀ DICHIARATA DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DEL SUO RECLAMO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F., DALL’U.S. ANSPI GIUSEPPE BOTTI, DISPOSTA DAL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D - Riunione del 27.10.2000)
Con atto del 15.7.2000 il calciatore Di Fusco Antonio reclamava avverso il rigetto della propria istanza di svincolo per inattività dall’U.S. ANSPI Giuseppe Botti. La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 11/D – Riunione del 27.10.2000, dichiarava inammissibile il reclamo. Si appella alla C.A.F. Di Fusco Antonio. L’impugnazione va dichiarata inammissibile per genericità, non essendo sorretta da alcuna motivazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 23 n. 6 C.G.S., per genericità, l’appello come in epigrafe proposto dal calciatore Di Fusco Antonio e dispone l’incameramento della tassa versata.
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