F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 4 4 – APPELLO DEL SIG. MICHELI FIRMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR LAMEZIA/RAGUSA DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 76 dell’1.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 4 4 - APPELLO DEL SIG. MICHELI FIRMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR LAMEZIA/RAGUSA DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 76 dell’1.12.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 76 dell’1.12.2000, irrogava a Micheli Firmo, Direttore Generale del Comprensorio Vigor Lamezia S.r.l., la sanzione dell’inibizione di un anno, per avere, in occasione della gara Vigor Lamezia/Ragusa del 13.2.2000, aggredito con pugni e calci i tesserati del Ragusa, Marino Pasquale, Di Raimondo Giorgio, Cappello Natale e Italia Dario, e per aver rilasciato, dopo la gara, un intervista al “Il Quotidiano della Calabria”, nel corso della quale attribuiva alla terna arbitrale la responsabilità degli incidenti occorsi e rivolgeva accuse infondate agli Organi Federali. Avverso tale decisione propone appello il Sig. Micheli Firmo, eccependo, invia preliminare, l’incompetenza della Commissione Disciplinare, essendo un componente di una Commissione federale, designato dall’A.I.A.C. e nel merito deducendo l’assoluta estraneità ai fatti a lui addebitati e in particolare agli atti di violenza nei confronti dei calciatori del Ragusa. Ammetteva, invece, la propria responsabilità ex art. 1, 3° comma C.G.S., per le dichiarazioni rilasciate alla stampa, lamentando però l’eccessività della sanzione inflitta. L’eccezione preliminare di incompetenza è infondata e va disattesa. Il Micheli, nella sua qualità di Consigliere nazionale dell’A.I.A.C. e di Componente della Commissione paritetica prevista dagli accordi collettivi tra A.I.C. e A.I.A.C., non riveste la qualifica di dirigente federale ai sensi dell’art. 10 comma 1 delle N.O.I.F.. L’eccezione è comunque superata dal nuovo ordinamento della Giustizia Sportiva, previsto dal nuovo Statuto Federale, approvato all’Assemblea straordinaria del 14.10.2000, che ha eliminato la riserva di giurisdizione per i dirigenti federali. Nel merito, l’appello è fondato per quanto concerne la contestazione relativa agli atti di violenza posti in essere nei confronti di calciatori e tesserati del Ragusa. Gli atti di indagine non forniscono una prova tranquillante circa l’identificazione del Micheli quale autore dei fatti di violenza. I tesserati del Ragusa, sentiti dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, non hanno identificato nominativamente il Micheli, ma hanno indicato come autore dell’aggressione nei loro confronti una persona, il Direttore Generale della Vigor Lamezia, “uomo alto con i baffi”. Il Micheli, effettivamente ricopre la carica di Direttore Generale della Vigor Lamezia e porta i baffi. Non può, però, ritenersi una persona di statura alta, essendo alto circa cm. 172/173 come si è potuto constatare nel corso dell’odierna udienza. Ma, soprattutto, dagli atti risultano dichiarazioni a firma dei tesserati della Vigor Lamezia che escludono la responsabilità del Micheli. Particolarmente significativa è la dichiarazione sottoscritta dal calciatore Di Raimondo, che a seguito dell’aggressione subita ha riportato una frattura con conseguente intervento chirurgico. Questi ha infatti dichiarato: “Quella persona alta con i baffi non risponde al nome di Micheli Firmo. Anzi lo stesso è stata l’unica persona che si è prodigata per aiutarci entrando nel nostro spogliatoio”. Analoga la dichiarazione sottoscritta dall’altro calciatore del Ragusa aggredito, Chisena Leonardo: “Dichiaro che la persona che ha tentato di aggredirmi... non risponde alla persona di Micheli Firmo... A me personalmente mi ha pregato di togliermi il giubbotto della società per evitare di essere riconosciuto”. Anche l’allenatore del Ragusa, Marino Pasquale, ha escluso categoricamente la responsabilità del Micheli: “Non sono stato aggredito a pugni e calci da Micheli Firmo. Ne sono certo in quanto il Sig. Micheli Firmo è una persona a me nota”. Alla stregua di queste risultanze, contraddittorie con le conclusioni cui è pervenuto l’Ufficio Indagini e che sono state poste a fondamento della decisione impugnata, il Micheli deve essere prosciolto dall’addebito contestatogli al n. 2 dell’atto di deferimento del Procuratore federale, con conseguente annullamento sul punto della decisione della Commissione Disciplinare. Il gravame deve invece essere rigettato per quanto concerne la violazione all’art. 1, 3° comma C.G.S., ascritta al Micheli, in quanto le dichiarazioni da questi rilasciate alla stampa, sia pure in ambito locale, si connotano per il loro contenuto obiettivamente lesivo della reputazione della terne arbitrale dell’incontro e dei dirigenti federali. La sanzione in concreto irrogata deve essere ridotta in conseguenza del proscioglimento del Micheli per la violazione dell’art. 1 comma 1° C.G.S. e si ritiene equo determinare la pena residua per la violazione di cui al 3° comma dell’art. 1 nei limiti del sofferto. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal signor Micheli Firmo, riduce al sofferto, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., la sanzione dell’inibizione già inflitta all’appellante dai primi giudici, annullando nel resto l’impugnata delibera. Ordina la restituzione della tassa versata.
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