F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 6 6 – APPELLO DELL’A.C. S. MINIATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORCIATICO/S. MINIATO DEL 19.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 24 del 21.12.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 6
6 - APPELLO DELL’A.C. S. MINIATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORCIATICO/S. MINIATO DEL 19.11.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 21.12.2000)
L’A.C. San Miniato proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in ordine alla gara Orciatico/San Miniato disputata per il Campionato di 2ª Categoria, Girone “E”, il 19 novembre 2000 e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 1-0. Deduceva la reclamante che l’A.S. Orciatico aveva fatto partecipare alla gara in questione i calciatori Viti Francesco e Furesi Graziano in posizione irregolare, in quanto detti calciatori erano stati squalificati rispettivamente per due giornate di gara e per una giornata di gara nella Coppa Toscana di 3ª Categoria e non avevano scontato tale squalifica nella stagione in cui era stata irrogata in quanto la società di appartenenza non si era qualificata nelle fasi successive del torneo. L’A.C. San Miniato chiedeva, pertanto, che in applicazione dell’art. 7 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, le venisse assegnata la vittoria a tavolino nella suddetta gara. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24, del 21 dicembre 2000, respingeva il ricorso, rilevando che i due giocatori, che non avevano potuto scontare la squalifica nella Coppa Provinciale nel corso della stagione sportiva 1999/2000, non erano stati utilizzati nelle prime due gare della Coppa Toscana Orciatico/Belvedere del 10 settembre 2000 e Belvedere/Orciatico del 17 settembre 2000 e, pertanto, avevano scontato la squalifica. Propone appello l’A.C. San Miniato deducendo la erroneità della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare. L’appello è fondato. Ai sensi dell’art. 9, comma 9, n. 3, del Codice di Giustizia Sportiva, le squalifiche inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia. Il principio vale anche per la Coppa Regioni come la Coppa Toscana. Orbene, la gara della Coppa Provinciale di 3ª Categoria è “una gara diversa da quelle di Coppa Italia o di Coppa Regioni” e, pertanto, la squalifica inerente a gare di tale torneo, non scontata nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, si riporta alla successiva stagione sportiva, ma, in base alla disposizione ora riportata, deve essere scontata o nella stessa Coppa Provinciale ovvero, se la società di appartenenza del calciatore non partecipa a tale coppa, nell’attività ufficiale che non può essere altra che quella della prima squadra. I due calciatori Viti Francesco e Furesi Graziano, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, non hanno scontato la squalifica nelle gare di Coppa Toscana ed erano pertanto in posizione irregolare nella gara disputata il 19 novembre 2000. L’appello dell’A.C. San Miniato, pertanto, deve essere accolto e deve infliggersi all’A. S. Orciatico la punizione sportiva della perdita della gara ora indicata, in applicazione dell’art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La tassa di reclamo va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.C. S. Miniato di San Miniato (Pistoia), annulla l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare, infliggendo all’A.S. Orciatico la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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