F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 7 7 – APPELLO DELLA A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 12.1.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 7
7 - APPELLO DELLA A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 106 del 12.1.2001)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale (Com. Uff. n. 83 del 13 dicembre 2000), infliggeva all’A.C. Nuovo Terzigno, all’esito dell’incontro Nuovo Terzigno-Palmese del 10.12.2000, la squalifica del campo di giuoco per quattro gare effettive. La sanzione veniva motivata con la estrema gravità dei fatti cui avevano dato luogo i sostenitori della squadra locale, ed in particolare da lancio di razzi esplosi ad altezza d’uomo, idonei a determinare lesioni gravissime, evento non verificatosi per mera casualità. La competente Commissione Disciplinare confermava l’operato del primo giudice (Com. Uff. n. 106 del 12 gennaio 2001). Si appella alla C.A.F., l’A.C. Nuovo Terzigno, chiedendo una riduzione della squalifica. Il gravame non può essere accolto. La sanzione irrogata deve considerarsi congrua anche in considerazione degli altri comportamenti violenti posti in essere nell’occasione dai sostenitori della reclamante (lancio di sputi, di ghiaia e di una pietra contro un assistente dell’arbitro). Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.C. Nuovo Terzigno (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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