F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 8 8 – APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MATUZALEM FRANCELINO DA SILVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 19.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 8 8 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MATUZALEM FRANCELINO DA SILVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 19.1.2001) La S.S. Calcio Napoli ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al C.U. n. 271 del 19 gennaio 2001, con la quale è stata confermata la squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Francelino Matuzalem per il comportamento tenuto durante la gara Hellas Verona-Napoli del 14.1.2001. Ha chiesto la ricorrente la riduzione della squalifica ad una sola giornata in considerazione dell’assenza della connotazione di particolare violenza nel fatto posto in essere dal Matuzalem. Ritiene questa Commissione che la delibera impugnata non meriti censura alcuna in quanto dal rapporto del direttore di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, risulta che il Matuzalem ha colpito un avversario con un pugno al volto, sia pure di striscio, mentre il pallone non era a distanza di gioco. Tale refertazione appare precisa ed univoca in particolare sul punto che il calciatore del Napoli fu il primo ad usare violenza nei confronti dell’avversario mentre alcun rilievo può avere la circostanza che dal suddetto gesto non siano derivate conseguenze particolarmente gravi al calciatore colpito. La sanzione appare congrua e corrispondente al costante orientamento degli organi della giustizia sportiva in relazione all’azione consistente nel colpire con un pugno al viso un avversario, non in azione di giuoco. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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