F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 08/02/2001 n. 2 2 – APPELLO DEL COSENZA CALCIO 1914 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE AL PRESIDENTE PAGLIUSO PAOLO FINO AL 31.3.2001 E DELL’AMMENDA DI L. 30.000.000 ALLA SOCIETÀ, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 19.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 08/02/2001 n. 2 2 - APPELLO DEL COSENZA CALCIO 1914 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE AL PRESIDENTE PAGLIUSO PAOLO FINO AL 31.3.2001 E DELL’AMMENDA DI L. 30.000.000 ALLA SOCIETÀ, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 19.1.2001) A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Fabiano Paolo Pagliuso, Presidente del Cosenza Calcio 1914, la sanzione della inibizione sino a tutto il 31 marzo 2001 e alla Società l’ammenda di L. 30.000.000. L’Organo disciplinare di primo grado addebitava al Pagliuso di essersi rivolto in modo ingiurioso nei confronti del Presidente della Fermana Sig. Giacomo Battaglioni e di averlo anche colpito con uno schiaffo al termine della gara Cosenza-Fermana del 14 maggio 2000, il tutto secondo le risultanze accertate dall’Ufficio Indagini. Nell’interesse sia del Cosenza che del tesserato è stato proposto unico reclamo, inoltrato il 24 gennaio scorso, recante la sottoscrizione del solo Sig. Pagliuso nella qualità di Presidente della Società. Come più volte è stato sottolineato da questa Commissione, il Presidente di Società che in primo grado abbia riportato la inibizione è legittimato ad inoltrare reclamo per la sanzione che lo riguardi personalmente, mentre non può fare altrettanto per le punizioni che, nello stesso contesto, abbiano colpito la Società: difatti l’art. 9, comma 7, C.G.S., consente ai soggetti sanzionati da inibizione di poter svolgere, durante l’esecuzione della pena, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie Società. Deve pertanto dichiararsi la inammissibilità del reclamo del Cosenza. Quanto all’appello del tesserato in proprio il Collegio ne rileva la infondatezza. Secondo l’appellante sussisterebbe un contrasto tra quanto riferito dal Battaglioni al collaboratore dell’Ufficio Indagini che si trovava allo stadio e le successive dichiarazioni raccolte dall’inquirente che ebbe ad interrogare tutti i presenti al fatto. La doglianza, peraltro, non ha ragion d’essere. Gli accertamenti svolti hanno consentito di ricostruire con precisione l’accaduto. Al termine della gara, mentre lasciava la tribuna, il Presidente della Fermana venne apostrofato in maniera ingiuriosa dal Pagliuso con queste espressioni “Fetuso... sei venuto a rovinarci... volevi vincere la Coppa dei Campioni” e quindi colpito di striscio sul labbro con la mano aperta; le deposizioni rese dal Battaglioni e da due non tesserati presenti non lasciano spazio a dubbi. D’altronde, lo stesso Presidente Pagliuso ha ammesso di essersi rivolto al Battaglioni in modo quanto meno inopportuno (“siete venuti a Cosenza a fare la Coppa dei Campioni”), aggiungendo testualmente “probabilmente durante la discussione, forse con la mano gesticolando ho dato l’impressione di volerlo colpire”; si tratta di giustificazioni che rappresentano un evidente tentativo di minimizzare quanto realmente accaduto. L’appellante si duole anche della sanzione inflittagli che giudica eccessiva; al contrario, osserva il Collegio che, come giustamente hanno evidenziato i giudici di primo grado, tanto il movente dell’aggressione (l’avere la squadra ospite onorato il proprio impegno agonistico nonostante la compromessa posizione di classifica), quanto la qualifica dell’inquisito giustificano appieno il giudizio di gravità dell’episodio e conseguentemente l’entità della punizione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come in epigrafe proposto dal Cosenza Calcio 1914 di Cosenza per la parte inerente l’ammenda di L. 30.000.000 inflitta alla società, perché sottoscritto da Presidente inibito, e lo respinge nel resto. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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