F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 08/02/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’A.S. ATLETICO CALTAVULTURO AVVERSO IL DEFERIMENTO DI ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DECISIONE IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LIDESTRI GIOACCHINO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 1/D – Riunione del 6.7.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 08/02/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’A.S. ATLETICO CALTAVULTURO AVVERSO IL DEFERIMENTO DI ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DECISIONE IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LIDESTRI GIOACCHINO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/D - Riunione del 6.7.2000) La Commissione Tesseramenti, con decisione di cui al Com. Uff. n. 1/D – Riunione del 6 luglio 2000, deliberava la validità del tesseramento del calciatore Lidestri Gioacchino per la A.S. Caltavulturo e la nullità di quello per l’A.S. Atletico Caltavulturo. La Commissione Tesseramenti deferiva, tra l’altro, l’A.S. Atletico Caltavulturo e il suo Presidente alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia. Contro il deferimento l’A.S. Atletico Caltavulturo ricorre a questa C.A.F. e chiede che “venga riconosciuta l’estraneità ai fatti da parte dell’A.S. Atletico Caltavulturo e del suo allora Presidente Antonio Solazzo”. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo previsto, né ipotizzabile alcun gravame avverso il deferimento. Al riguardo, va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di atto di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria, suscettibile di impugnazione. È appena il caso di aggiungere che, dopo l’apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all’esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvalersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Atletico Caltavulturo di Caltavulturo (Palermo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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