F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 08/02/2001 n. 5 5 – APPELLO DELLA POL. TAMAI AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ AL CALCIATORE LEPORE STEFANO, EX ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D – Riunione del 14.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 08/02/2001 n. 5 5 - APPELLO DELLA POL. TAMAI AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ AL CALCIATORE LEPORE STEFANO, EX ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D – Riunione del 14.12.2000) La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 16/D – Riunione del 14.12.2000 - accoglieva il ricorso proposto dal calciatore Lepore Stefano per ottenere lo svincolo di autorità dalla Polisportiva Tamai di Brugheria (Pordenone), per cambio di residenza da Portogruaro a Siracusa, ai sensi dell’art. 111 delle N.O.I.F.. Avverso tale decisione propone appello la Polisportiva Tamai, deducendo a motivi che lo svincolo del calciatore deve ritenersi illegittimo e pretestuoso, in quanto il medesimo, dopo appena quattro giorni, aveva ottenuto un nuovo tesseramento per altra società appartenente allo stesso Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, militante nel Campionato Eccellenza. Il reclamo è infondato. A norma dell’art. 111 delle N.O.I.F., il calciatore non professionista che trasferisce la propria residenza stabilendola in Comune di altra Regione o Provincia non limitrofe può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza. Nel caso in specie, il calciatore Lepore Stefano aveva trasferito la sua residenza da Portogruaro (Venezia) a Siracusa fin dal 9.10.1999, come risulta dal certificato di residenza in atti. Al momento della decisione della Commissione Tesseramenti sussistevano quindi tutti i presupposti previsti dalla citata norma di cui all’art. 111, in quanto era trascorso più di un anno dall’effettivo cambio di residenza in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella risultante dal tesseramento con la Polisportiva Tamai. Sotto il profilo della legittimità la decisione della Commissione Tesseramenti non merita pertanto censura. Va tuttavia valutato, sotto il profilo della lealtà sportiva, il comportamento del calciatore che, una volta ottenuto lo svincolo dalla Società Tamai, appartenente al Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, dopo appena quattro giorni ha chiesto e ottenuto un nuovo tesseramento per l’U.S. Rivignano, appartenente allo stesso Comitato e militante nel medesimo Campionato di Eccellenza. Tale comportamento successivo, se non inficia la legittimità della decisione della Commissione Tesseramenti, adottata nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, rivela tuttavia l’intento sleale di aggirare la norma che prevede lo svincolo a tempo indeterminato per i calciatori “non professionisti” (art. 36 del Regolamento della L.N.D.), al fine di ottenere un nuovo tesseramento con altra società appartenente allo stesso Comitato Regionale e partecipante allo stesso Campionato. Lo svincolo previsto dall’art. 111 delle N.O.I.F. risponde allo scopo di permettere al calciatore non professionista, che si trasferisca ad altra Regione o Provincia non limitrofa, di continuare a svolgere la propria attività in altra squadra, ovviamente in altra “Regione o Provincia”. Nel caso in esame, la richiesta di svincolo appare chiaramente pretestuosa e finalizzata ad ottenere il tesseramento con altra squadra della stessa Regione, per di più partecipante allo stesso Campionato. Ravvisandosi in tale comportamento la violazione dell’art. 1, 1° comma C.G.S., il calciatore Lepore Stefano deve essere deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 19, n. 2, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Tamai di Tamai di Brugnera (PN). Deferisce, altresì, il calciatore Lepore Stefano alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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