F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 08/02/2001 n. 6 6 – APPELLO DEL CALCIATORE BOCCHINO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 125 del 2.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 08/02/2001 n. 6 6 - APPELLO DEL CALCIATORE BOCCHINO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 125 del 2.2.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125 del 2 febbraio 2001, respingeva il reclamo del calciatore Bocchino Luca, tesserato per il Frosinone Calcio, avverso la squalifica per tre giornate di gara, inflittagli dal Giudice Sportivo, in relazione alla gara Galatina/Frosinone del 21.1.2001, per aver colpito con un pugno al mento un calciatore avversario. Avverso tale decisione propone appello il calciatore, deducendo a motivi che la sua condotta si era esaurita in un unico contesto e che era stata una reazione ad una provocazione subita da un calciatore avversario, chiedendo quindi la riduzione della sanzione inflitta. L’appello è infondato e va rigettato. Come risulta dal rapporto dell’assistente arbitrale, il Bocchino, al rientro negli spogliatoi ha colpito un calciatore avversario con un pugno al mento. In sede di giudizio disciplinare l’accertamento del fatto oggetto del giudizio deve basarsi, per espressa disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.), sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara ai quali è attribuito valore di prova privilegiata. Ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo dell’appellante che fornisce una diversa versione dell’episodio contestatogli e lamenta una presunta provocazione che non trova alcun riscontro obiettivo negli atti ufficiali. La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua e adeguata al comportamento violento del Bocchino e non è suscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Bocchino Luca ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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