F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 4 4 – APPELLO DELL’U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA CATANZARO/CAVESE DEL 17.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111 del 10.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 4 4 - APPELLO DELL’U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA CATANZARO/CAVESE DEL 17.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 111 del 10.1.2001) Sulla base degli atti ufficiali concernenti la gara Catanzaro/Cavese del 17 dicembre 2000, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Catanzaro la penalizzazione di un punto in classifica ed ha irrogato, alla stessa società, un’ammenda di lire 5 milioni (Com. Uff. n. 97/C del 19 dicembre 2000). I fatti, intervenuti nel corso della competizione sportiva Catanzaro/Cavese del Campionato di Serie C/2 del 17.12.2000, come ricostruiti dal rapporto dell’arbitro, integrato dal rapporto di un assistente arbitrale, possono essere riassunti nel modo seguente. Al 30’ del primo tempo i sostenitori locali lanciavano all’interno del terreno di gioco un petardo di notevole potenza che esplodeva vicino ad un assistente arbitrale e ad un calciatore della Cavese (Paolo De Rosa, n. 2); il calciatore si accasciava al suolo in preda ad un momentaneo stordimento e, dopo l’intervento dei sanitari, veniva trasportato nell’ospedale locale per accertamenti; si rendeva, quindi, necessaria, la sua sostituzione. L’assistente arbitrale, mentre prestava assistenza al calciatore De Rosa, veniva, un minuto dopo, colpito dal lancio di una moneta. La Commissione Disciplinare, adita su ricorso della società Cavese, ha confermato le sanzioni deliberate dal Giudice Sportivo, respingendo il reclamo (Com. Uff. n. 111 del 10 gennaio 2001). Con appello presentato innanzi a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Catanzaro, reiterando in larga misura argomentazioni già prospettate nel reclamo dinanzi alla Commissione Disciplinare, ha chiesto l’annullamento della delibera assunta dalla Commissione Disciplinare e, in subordine, la conversione della sanzione della penalizzazione in quella di ammenda pecuniaria. Le motivazioni poste a base del reclamo possono essere schematicamente riassunte come segue. In primo luogo si afferma la “assoluta carenza” di autonoma valutazione e l’omessa valutazione di prove documentali prodotte dalla ricorrente. In particolare si asserisce che il calciatore De Rosa non avrebbe subito alcun danno; si richiamano comportamenti della U.S. Catanzaro (esposti alla Procura della Repubblica competente ed alle autorità comunali) volte a prevenire episodi violenti e, in particolare, a fronteggiare con un innalzamento della rete di recinzione del campo, il lancio di oggetti; si produce, inoltre, la dichiarazione di una persona (Nicola Signoretta) ritenuta autore del lancio del petardo, che afferma di non aver avuto nessuna intenzione di ledere i protagonisti della gara. Un secondo ordine di argomentazioni tendono a dimostrare la sussistenza dell’ipotesi di “caso fortuito” e, in connessione con il comportamento della società prima della gara finalizzato a prevenire eventi dannosi, della fattispecie di prova liberatoria” che esime da responsabilità il soggetto preposto alla vigilanza. Altre motivazioni, sempre prospettate dal reclamo, prospettano l’esistenza di una incompleta o inesatta ricostruzione degli eventi (“travisamento dei fatti”) e, lamentano, in base a considerazioni nascenti dal riscontro di precedenti giurisprudenziali, una disparità di trattamento rispetto a casi comparabili. La Commissione d’Appello Federale ritiene, esaminati gli atti ufficiali e dopo aver considerato le argomentazioni addotte dal reclamante, che non sia contestabile in alcun modo la ricostruzione dei fatti, così come accertati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare. La situazione verificatasi nel corso della gara Catanzaro/Cavese del 17.12.2001 va ricondotta all’ipotesi normativa configurata dall’art. 7 comma 1 C.G.S. e quindi dà luogo all’applicazione della regola della “responsabilità oggettiva” a carico dell’U.S. Catanzaro. La misura e la natura della sanzione sono commisurate alla gravità dei fatti quali emergono dagli atti ufficiali di gara. Secondo la costante giurisprudenza della C.A.F. gli episodi verificatisi, così come puntualmente descritti e accertati, in particolare, dal rapporto dell’assistente arbitrale, non possono essere riconducibili alla ipotesi di un “particolare tenuità” del fatto o della situazione, delineata dal penultimo alinea dell’art. 7 comma 1 C.G.S., tenuto conto della potenzialità offensiva dell’ordigno scagliato in campo. È accertato, inoltre, che il calciatore colpito fu costretto, per ragioni prudenziali sicuramente fondate, ad abbandonare la gara per sottoporsi ad accertamenti in ospedale. In queste condizioni, essendo incontestabile l’alterazione del potenziale atletico subita dalla società Cavese, appare equamente valutata la misura della sanzione minima, da collegare al disposto del secondo alinea dell’art. 7 comma 1 C.G.S., della penalizzazione di un punto in classifica, inflitta alla U.S. Catanzaro. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Catanzaro di Catanzaro ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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