F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 6 6 – APPELLO DEL CALCIATORE PAVAN RICCARDO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ – A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F. – DALL’A.C. FOSSALTA MAGGIORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D – Riunione del 23.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 6 6 - APPELLO DEL CALCIATORE PAVAN RICCARDO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ - A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F. - DALL’A.C. FOSSALTA MAGGIORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 23.11.2001) Con atto 29.7.2000 il calciatore Pavan Riccardo reclamava avverso il provvedimento di reiezione della sua istanza di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., adottato dal Comitato Regionale Veneto.L’adita Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul C.U. n. 14/D – Riunione del 23.11.2000, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Pavan Riccardo, reiterando la propria istanza ex art. 109 N.O.I.F.. Il gravame non ha fondamento. Ed invero, posto che l’A.C. Fossalta Maggiore avanzava regolare opposizione all’istanza, risulta dagli atti che la conclamata inattività del calciatore non è attribuibile al sodalizio di appartenenza in quanto il calciatore nella stagione sportiva 1999/2000 svolgeva il servizio militare (durato complessivamente dal 28 aprile 1999 al 5 marzo 2000), sicché sono da escludere la sua messa a disposizione della società di appartenenza entro il 30 novembre oltre che l’addebitabilità della pretesa inattività alla società medesima. Il mancato diritto allo svincolo sancito dal comma 1 dell’art. 109 N.O.I.F. esime questa Commissione da ogni ulteriore esame delle motivazioni addotte dal reclamante. Il provvedimento di reiezione del richiesto svincolo va, pertanto, confermato. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Pavan Riccardo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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