F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 2 2 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI BENVENUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASETTI BRUNO E GHELFI GIULIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 18.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 2 2 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI BENVENUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASETTI BRUNO E GHELFI GIULIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 25 del 18.1.2001) Il Procuratore Federale ha presentato appello dinanzi a questa Commissione, avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna proscioglieva dall’addebito di cui all’art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. i tesserati Davide Benvenuti, Sergio Visioli, Mario Daina, Ambrogio Mazzini, Paolo Maroli, Telesforo Parri, Bruno Casetti e Giuliano Ghelfi (C.U. n. 25 del 18 gennaio 2001). Deve preliminarmente rilevarsi la tardività del gravame; la decisione impugnata venne comunicata all’Ufficio di Procura Federale, per gli effetti di cui all’art. 27 comma 2 lett. a) C.G.S. - che non prevede particolari scelte del mezzo di comunicazione - via telefax datato 18.1.2001, ricevuto in pari data dal destinatario, come emerge dagli atti. Ma il Procuratore Federale preannunciò il reclamo, con richiesta degli atti ufficiali, solo il 24.1.2001, ovvero oltre il termine di tre giorni previsto dalla succitata norma. È vero che alla Procura Federale venne anche spedito successivo avviso raccomandato il 22.1.2001, ma non v’è dubbio - proprio per la indicata possibilità di scegliere anche altro mezzo di comunicazione - che la decorrenza del termine di tre giorni debba ricollegarsi alla prima e utile notizia. Deve pertanto dichiararsi inammissibile l’appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta della copia degli atti ufficiali, l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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