F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 08/03/2001 n. 2 2 – APPELLI DEL SIG. GAUCCI LUCIANO E DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 CIASCUNO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 291 del 2.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 08/03/2001 n. 2 2 - APPELLI DEL SIG. GAUCCI LUCIANO E DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 CIASCUNO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 291 del 2.2.2001) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 291 del 2 febbraio 2001, infliggeva a Gaucci Luciano, Presidente dell’A.C. Perugia, la sanzione dell’ammenda di lire 20.000.000, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per avere espresso giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara e dell’organizzazione arbitrale nel corso di dichiarazioni rese alla Stampa dopo l’incontro Brescia/Perugia del 13.1.2001 e all’A.C. Perugia la sanzione dell’ammenda di pari importo per responsabilità diretta. Avverso tale decisione propongono appello il Sig. Luciano Gaucci e l’A.C. Perugia,deducendo che le dichiarazioni alla Stampa di cui all’incolpazione costituivano soltanto una critica “colorita”, ma non offensiva nei confronti del Direttore di gara e dell’intera organizzazione arbitrale. Preliminarmente devono essere riuniti gli appelli per connessione oggettiva. Nel merito i reclami sono infondati e vanno rigettati. Nelle dichiarazioni riportate dal quotidiano “La Repubblica”, non oggetto di formale smentita, il Presidente Gaucci, si è, tra l’altro, così espresso: “Condanno l’atteggiamento dell’arbitro Borriello, la sua direzione a senso unico che ha rovinato due nostre partite... A Brescia ci hanno mandato un arbitro di Mantova e un guardialinee di Torino. I motivi? Li lascio immaginare. Schierando Liverani, Tedesco e Baiocco ce la potevamo giocare con la Juve... Ci hanno tagliato le ali”. Tali affermazioni, travalicano il legittimo diritto di critica e appaiono inequivocabilmente lesive della reputazione del Direttore di gara, accusato esplicitamente di parzialità e di una “direzione a senso unico”, nonché della reputazione degli organi arbitrali, con il riferimento a decisioni preordinate ad indebolire la propria squadra in previsione di un prossimo impegno agonistico contro una squadra di alta classifica. Deve pertanto ritenersi realizzata la violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. con la conseguente responsabilità dell’A.C. Perugia per responsabilità diretta. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Gaucci Luciano e dall’A.C. Perugia di Perugia, li respinge ed ordina l’incameramento delle relative tasse.
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