F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 08/03/2001 n. 3 3 – APPELLI DEL SIG. MATARRESE VINCENZO E DELL’A.S. BARI AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 CIASCUNO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 291 del 2.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 08/03/2001 n. 3 3 - APPELLI DEL SIG. MATARRESE VINCENZO E DELL’A.S. BARI AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 CIASCUNO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 291 del 2.2.2001) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 291 del 2 febbraio 2001, infliggeva a Matarrese Vincenzo, Presidente dell’A.S. Bari, la sanzione dell’ammenda di lire 10.000.000, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per avere espresso giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara nel corso di dichiarazioni rese alla Stampa dopo l’incontro Roma/Bari del 14.1.2001 e all’A. S. Bari la sanzione dell’ammenda di pari importo per responsabilità diretta. Avverso tale decisione propongono appello il Sig. Vincenzo Matarrese e l’A.S. Bari, deducendo che le dichiarazioni alla Stampa erano state tempestivamente smentite con lettera inviata al quotidiano “La Repubblica”, che aveva dato atto della smentita stessa con un trafiletto pubblicato il 18 gennaio 2001. Preliminarmente devono essere riuniti gli appelli per connessione oggettiva. Nel merito i reclami sono fondati e vanno accolti. L’art. 1 comma 3 C.G.S. vieta a tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altri soggetti o organismi operanti nell’ambito federale. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Commissione il fondamento di tale infrazione va individuato nella sua pubblicità. Conseguentemente il tesserato a cui si addebita la violazione di cui al citato art. 1, qualora voglia escludere la sua colpevolezza deve rivolgersi alla direzione del giornale o della rivista che ha pubblicato le sue dichiarazioni e chiedere una pubblica smentita. Nel caso in esame il Presidente del Bari, Vincenzo Matarrese, nello stesso giorno in cui sono state pubblicate le sue presunte dichiarazioni lesive, ha inviato una richiesta di smentita al responsabile della Redazione sportiva del quotidiano “La Repubblica”. Invero tale richiesta non è stata proposta con le modalità di cui all’art. 8 della Legge sulla Stampa. Tuttavia la smentita ha trovato un riscontro sul quotidiano “La Repubblica”, che in data 18 gennaio ha pubblicato sulle pagine sportive un articolo intitolato “Matarrese mai accusato Bolognino”, in cui si legge: “ottimista anche il Presidente Vincenzo Matarrese che smentisce le accuse pesanti all’arbitro Bolognino”. L’articolo, da un lato, costituisce oggettiva conferma della richiesta di rettifica inviata dal Presidente Matarrese e, dall’altro sostanziale ammissione del giornale sulla fondatezza del merito della rettifica stessa, non smentendo l’asserita inesistenza delle dichiarazioni riportate nel primo articolo. In linea di fatto deve pertanto ritenersi soddisfatto il requisito della pubblicità della smentita che esclude la colpevolezza del Presidente Matarrese e quella conseguente dell’A.S. Bari. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Matarrese Vincenzo e dall’A.S. Bari, li accoglie, annullando l’impugnata delibera e disponendo la restituzione delle relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it